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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01972/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato a un dipendente addetto alla sede di L'Aquila nell'ambito di una procedura di riduzione del personale. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione e il risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra; la Corte d'appello aveva confermato. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza per avere confermato una condanna generica al risarcimento senza domanda specifica e con scissione tra an e quantum; (2) e (3) nullità per carenza di interesse ad agire e per genericità/indeterminatezza del ricorso introduttivo cumulativo originariamente proposto da più lavoratori; (4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata istruttoria sulle posizioni individuali; (5) violazione della disciplina sui criteri di scelta del licenziamento collettivo, sostenendo che la comparazione non fosse esigibile tra sedi molto distanti e autonome; (6) errata applicazione della tutela reintegratoria anziché di quella meramente risarcitoria, perché il vizio sarebbe stato solo formale e non sostanziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi quattro motivi: la censura sulla condanna generica era nuova e comunque infondata, poiché la domanda dei lavoratori era effettivamente una richiesta generica di risarcimento ex art. 18 l. n. 300/1970; le doglianze sulla carenza di interesse e sulla genericità del ricorso non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata; l'omessa pronuncia non sussisteva, perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato la fungibilità delle professionalità e la comparabilità delle posizioni. Ha inoltre respinto il quinto motivo, ribadendo che nella procedura di licenziamento collettivo la dislocazione territoriale e l'eventuale aggravio di costi per trasferire il lavoratore non escludono di per sé la comparazione con addetti di altre unità produttive, salvo specifiche e comprovate esigenze tecnico-produttive coerentemente indicate nella comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991. Ha infine respinto il sesto motivo, confermando che, quando la platea dei licenziabili sia illegittimamente delimitata e i criteri di scelta siano sostanzialmente violati, si applica la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, non quella meramente indennitaria. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per la denuncia di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per sostenere che la corte di merito non poteva pronunciare su una domanda di condanna generica non proposta; la Cassazione ha escluso la violazione.

  • art. 278 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla distinzione tra decisione sull'an e sul quantum; la Corte ha ritenuto che la domanda fosse effettivamente generica e quindi compatibile con una condanna sull'an.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato per sostenere la carenza di interesse ad agire dei lavoratori; censura ritenuta inammissibile e comunque infondata.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la pretesa indeterminatezza del ricorso introduttivo; la Corte ha escluso che il ricorso fosse talmente generico da impedire la decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per vizio di motivazione; la Corte ha escluso che la motivazione fosse mancante o incomprensibile.

  • art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991

    La Corte distingue la mera incompletezza formale della comunicazione dalle violazioni sostanziali dei criteri di scelta.

  • art. 4, comma 12, l. n. 223 del 1991

    Richiamato per la distinzione tra violazioni procedurali e violazione dei criteri di scelta nella disciplina dei licenziamenti collettivi.

  • art. 4, comma 3, l. n. 223 del 1991

    La comunicazione di apertura deve indicare in modo specifico le ragioni della delimitazione della platea dei licenziabili e le eventuali ragioni per cui non si ricorra al trasferimento ad altre unità produttive.

  • art. 5, comma 1, l. n. 223 del 1991

    La scelta dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in linea generale, avuto riguardo al complesso aziendale; la delimitazione territoriale della platea è possibile solo se giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive e adeguatamente provata.

  • art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991

    Dopo la riforma, la violazione dei criteri di scelta comporta la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, distinguendosi dalle mere violazioni procedurali.

  • art. 3 l. n. 604 del 1966

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla giustificazione del recesso, ma la decisione si concentra sulla disciplina speciale dei licenziamenti collettivi.

  • art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970

    Applicato quale tutela conseguente alla violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, con reintegrazione e risarcimento parametrato alle retribuzioni perdute.

  • art. 18 l. n. 300 del 1970

    Richiamato per la domanda di risarcimento dei lavoratori e per la struttura della tutela reintegratoria prevista dalla disciplina dei licenziamenti illegittimi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sul procedimento in camera di consiglio per la decisione del ricorso.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per affermare che l'eventuale questione dell'interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata deve poter essere sollevata nel primo grado per consentire contraddittorio e prova.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo la regola è la comparazione dei lavoratori sull'intero complesso aziendale; la limitazione della platea a una sola sede o reparto è ammissibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive puntualmente indicate nella comunicazione iniziale e dimostrate dal datore di lavoro.
  • La dislocazione territoriale delle unità produttive e il maggior costo o disagio organizzativo derivante dal trasferimento di personale non escludono, di per sé, la comparazione con lavoratori addetti ad altre sedi, quando le professionalità siano fungibili.
  • La comunicazione di avvio della procedura ex art. 4 l. n. 223/1991 deve consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra esubero, unità produttive interessate e criteri di scelta; formule standardizzate o generiche non sono sufficienti se impediscono tale verifica.
  • La violazione meramente formale delle prescrizioni procedurali del licenziamento collettivo si distingue dalla violazione sostanziale dei criteri di scelta: solo quest'ultima comporta la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.
  • La domanda di risarcimento formulata in termini generici e priva di specificazione dell'importo può essere interpretata come domanda di condanna generica all'accertamento dell'an debeatur, ove il contenuto complessivo dell'atto lo consenta.
  • In sede di legittimità, il vizio processuale o la nullità dell'atto introduttivo consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti, ma la censura deve essere specifica e confrontarsi con la reale motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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