Cassazione Civile, Ordinanza n. 01972/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato a un dipendente addetto alla sede di L'Aquila nell'ambito di una procedura di riduzione del personale. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione e il risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra; la Corte d'appello aveva confermato. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza per avere confermato una condanna generica al risarcimento senza domanda specifica e con scissione tra an e quantum; (2) e (3) nullità per carenza di interesse ad agire e per genericità/indeterminatezza del ricorso introduttivo cumulativo originariamente proposto da più lavoratori; (4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata istruttoria sulle posizioni individuali; (5) violazione della disciplina sui criteri di scelta del licenziamento collettivo, sostenendo che la comparazione non fosse esigibile tra sedi molto distanti e autonome; (6) errata applicazione della tutela reintegratoria anziché di quella meramente risarcitoria, perché il vizio sarebbe stato solo formale e non sostanziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi quattro motivi: la censura sulla condanna generica era nuova e comunque infondata, poiché la domanda dei lavoratori era effettivamente una richiesta generica di risarcimento ex art. 18 l. n. 300/1970; le doglianze sulla carenza di interesse e sulla genericità del ricorso non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata; l'omessa pronuncia non sussisteva, perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato la fungibilità delle professionalità e la comparabilità delle posizioni. Ha inoltre respinto il quinto motivo, ribadendo che nella procedura di licenziamento collettivo la dislocazione territoriale e l'eventuale aggravio di costi per trasferire il lavoratore non escludono di per sé la comparazione con addetti di altre unità produttive, salvo specifiche e comprovate esigenze tecnico-produttive coerentemente indicate nella comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991. Ha infine respinto il sesto motivo, confermando che, quando la platea dei licenziabili sia illegittimamente delimitata e i criteri di scelta siano sostanzialmente violati, si applica la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, non quella meramente indennitaria. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per la denuncia di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
Invocato per sostenere che la corte di merito non poteva pronunciare su una domanda di condanna generica non proposta; la Cassazione ha escluso la violazione.
art. 278 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente sulla distinzione tra decisione sull'an e sul quantum; la Corte ha ritenuto che la domanda fosse effettivamente generica e quindi compatibile con una condanna sull'an.
art. 100 c.p.c.
Invocato per sostenere la carenza di interesse ad agire dei lavoratori; censura ritenuta inammissibile e comunque infondata.
art. 414 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per la pretesa indeterminatezza del ricorso introduttivo; la Corte ha escluso che il ricorso fosse talmente generico da impedire la decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per vizio di motivazione; la Corte ha escluso che la motivazione fosse mancante o incomprensibile.
art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991
La Corte distingue la mera incompletezza formale della comunicazione dalle violazioni sostanziali dei criteri di scelta.
art. 4, comma 12, l. n. 223 del 1991
Richiamato per la distinzione tra violazioni procedurali e violazione dei criteri di scelta nella disciplina dei licenziamenti collettivi.
art. 4, comma 3, l. n. 223 del 1991
La comunicazione di apertura deve indicare in modo specifico le ragioni della delimitazione della platea dei licenziabili e le eventuali ragioni per cui non si ricorra al trasferimento ad altre unità produttive.
art. 5, comma 1, l. n. 223 del 1991
La scelta dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in linea generale, avuto riguardo al complesso aziendale; la delimitazione territoriale della platea è possibile solo se giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive e adeguatamente provata.
art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991
Dopo la riforma, la violazione dei criteri di scelta comporta la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, distinguendosi dalle mere violazioni procedurali.
art. 3 l. n. 604 del 1966
Richiamato nel motivo di ricorso sulla giustificazione del recesso, ma la decisione si concentra sulla disciplina speciale dei licenziamenti collettivi.
art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970
Applicato quale tutela conseguente alla violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, con reintegrazione e risarcimento parametrato alle retribuzioni perdute.
art. 18 l. n. 300 del 1970
Richiamato per la domanda di risarcimento dei lavoratori e per la struttura della tutela reintegratoria prevista dalla disciplina dei licenziamenti illegittimi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale sul procedimento in camera di consiglio per la decisione del ricorso.
art. 183 c.p.c.
Richiamato per affermare che l'eventuale questione dell'interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata deve poter essere sollevata nel primo grado per consentire contraddittorio e prova.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo la regola è la comparazione dei lavoratori sull'intero complesso aziendale; la limitazione della platea a una sola sede o reparto è ammissibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive puntualmente indicate nella comunicazione iniziale e dimostrate dal datore di lavoro.
- La dislocazione territoriale delle unità produttive e il maggior costo o disagio organizzativo derivante dal trasferimento di personale non escludono, di per sé, la comparazione con lavoratori addetti ad altre sedi, quando le professionalità siano fungibili.
- La comunicazione di avvio della procedura ex art. 4 l. n. 223/1991 deve consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra esubero, unità produttive interessate e criteri di scelta; formule standardizzate o generiche non sono sufficienti se impediscono tale verifica.
- La violazione meramente formale delle prescrizioni procedurali del licenziamento collettivo si distingue dalla violazione sostanziale dei criteri di scelta: solo quest'ultima comporta la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.
- La domanda di risarcimento formulata in termini generici e priva di specificazione dell'importo può essere interpretata come domanda di condanna generica all'accertamento dell'an debeatur, ove il contenuto complessivo dell'atto lo consenta.
- In sede di legittimità, il vizio processuale o la nullità dell'atto introduttivo consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti, ma la censura deve essere specifica e confrontarsi con la reale motivazione della sentenza impugnata.
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