Cassazione Penale, Sentenza n. 11843/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Giudice per l'udienza preliminare aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 75, primo e secondo comma, del D.Lgs. 159/2011, ritenendo l'enunciazione del fatto gravemente carente e imprecisa circa i periodi di violazione della misura di sorveglianza. Il Procuratore ha impugnato tale ordinanza deducendo, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. b), che la dichiarazione di nullità per indeterminatezza dell'imputazione è abnorme se il giudice non ha prima richiesto al pubblico ministero di precisarla durante l'udienza preliminare, atteso che la legge prevede la possibilità di emendatio libelli nel corso dell'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato: l'ordinanza impugnata è stata dichiarata abnorme perché il GUP non ha preliminarmente sollecitato il pubblico ministero, nell'ambito dell'udienza preliminare, a precisare l'imputazione. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli per il proseguimento del giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75
art. 75, primo e secondo comma
norma sostanziale contestata: violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale addebitate all'imputato
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b)
art. 606, comma, lett. b)
domanda di cassazione formulata dal PM per inosservanza della legge penale
Codice di procedura penale, art. 423, comma 1
prevede la possibilità di "emendatio libelli"; il giudice dell'udienza preliminare deve richiedere al PM la precisazione dell'imputazione durante l'udienza se questa risulta carente
Codice di procedura penale, art. 521, comma 2
norma richiamata per analogia per giustificare la restituzione degli atti al PM se, dopo sollecito del GUP, il PM non provvede all'integrazione dell'imputazione
Codice di procedura penale, art. 421-bis
art. 421-bis cod. proc. pen.
strumento volto all'integrazione delle indagini sul piano probatorio; non sostituisce il dovere del GUP di chiedere l'emendatio libelli in udienza
Giurisprudenza (Sezioni Unite)
Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, P.m. in proc. Battistella, Rv. 238239 - 01
principio che impone al GUP il "potere-dovere" di sollecitare il PM a precisare l'atto di imputazione in udienza prima di disporre la restituzione degli atti; la restituzione diventa legittima solo dopo l'inerzia del PM
Giurisprudenza successiva di legittimità
Sez. 3, n. 8078 del 10/10/2018 (dep. 25/02/2019), Rv. 275839 - 02
conferma che la restituzione degli atti è legittima se il PM è stato sollecitato in udienza e non ha provveduto ad integrare l'imputazione
Massime di principio
- Il GUP deve, se rileva indeterminatezza o genericità dell'imputazione, sollecitare formalmente il pubblico ministero durante l'udienza preliminare a precisare ed integrare l'atto di accusa (emendatio libelli) prima di disporre la restituzione degli atti.
- La mera ordinanza di integrazione delle indagini ai sensi dell'art. 421-bis ha finalità probatoria e non sostituisce la richiesta di emendatio libelli; non può essere considerata equivalente al sollecito richiesto dalle Sezioni Unite.
- La restituzione degli atti al PM per indeterminatezza è legittima solo dopo che il GUP ha sollecitato il PM a chiarire l'imputazione e il PM è rimasto inerte; la mancata sollecitazione rende la restituzione abnorme e cassabile.
- Per il pubblico ministero è consigliabile documentare in verbale ogni richiesta di chiarimento e procedere prontamente all'integrazione dell'imputazione quando sollecitato per evitare la dichiarazione di nullità o la restituzione degli atti.
- In caso di contrasto il PM può proporre ricorso per cassazione sostenendo l'inosservanza del principio secondo cui il GUP deve preventivamente richiedere l'emendatio libelli; la Corte tende ad annullare gli atti del GUP che omettono tale passaggio
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