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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00682/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per concorso nel delitto di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Primo motivo: nullità per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che disponeva il giudizio, con vizio di motivazione della Corte d'appello ai sensi dell'art. 419 c.p.p.; l'imputato era giudicato in contumacia e veniva a conoscenza del procedimento solo in sede di ordine di esecuzione, proponendo incidente d'esecuzione ex art. 670 c.p.p. e ottenendo la non esecutività della sentenza e la restituzione in termini. Secondo motivo: censura sulla affermazione di responsabilità non conforme al canone "oltre ogni ragionevole dubbio".

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo, richiamando i precedenti di Sezioni Unite che qualificano l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio come nullità assolute ed insanabili rilevabili d'ufficio. Tuttavia, verificata la sussistenza di una causa estintiva (prescrizione) ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. — poiché il reato, commesso nell'ottobre 2009 e punito ai sensi dell'art. 648-bis c.p., si è prescritto nell'ottobre 2024 — la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 419 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della Corte d'appello sulle eccezioni di nullità e alla necessità di valutare l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'incidente di esecuzione proposto dall'imputato e alla rimessione in termini che ha consentito la proposizione dell'impugnazione.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza per qualificare come nullità assoluta l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio quando l'imputato non è presente all'udienza preliminare, attinente alla mancata costituzione del contraddittorio.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di riciclaggio; utilizzata per determinare la pena ed effettuare il calcolo della prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Applicata per il calcolo del termine di prescrizione in relazione alla pena edittale prevista per il reato contestato.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato per tener conto delle sospensioni ai fini del computo della prescrizione.

  • Sez. U. n. 7697 del 24/11/2016 (Amato)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

  • Sez. 5, n. 19716 del 18/03/2019 (Tengattini)

    Giurisprudenza che conferma che l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio determina la nullità assoluta ed insanabile degli atti del giudizio di primo grado e delle sentenze successive, per la mancata costituzione del contraddittorio.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o del decreto che dispone il giudizio configura una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento.
  • L'imputato assente può validamente far valere tale nullità anche dopo aver ottenuto la rimessione in termini e aver proposto impugnazioni; non gravano su di lui oneri aggiuntivi di allegazione della mancata conoscenza dell'atto per far valere il vizio.
  • Se la nullità è accertata ma nel frattempo è sopravvenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza per estinzione del reato.
  • Prima di disporre il rinvio ad un nuovo giudizio, il giudice di legittimità deve verificare l'eventuale intervenuta estinzione del reato per prescrizione; se prescritta, il processo non viene riaperto.
  • In casi analoghi è fondamentale calcolare attentamente i termini di prescrizione sulla base della pena edittale e delle eventuali sospensioni per valutare le conseguenze pratiche di un'accertata nullità procedurale.

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