Sentenza n. 5050/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento quanto al ricorso n. 5914 del 2022: a) della disposizione dirigenziale del Comune di Ercolano prot. n. 48890 del 7 settembre 2022, recante il diniego di condono edilizio di un fabbricato sito nel territorio comunale alla Via Fiorillo n. 27; b) del parere tecnico-amministrativo espresso dall’Ufficio Condono Edilizio e del preavviso di rigetto del 12 marzo 2018, richiamati nel suddetto provvedimento; c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente; quanto al ricorso n. 3294 del 2023: d) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Ercolano n. 25/2023 del 12 aprile 2023, recante l’ingiunzione di demolizione del suddetto fabbricato a seguito della reiezione dell’istanza di condono; e) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un fabbricato composto da box auto, locale deposito e tettoia, seguito da ordinanza di demolizione dell’intero manufatto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con due ricorsi riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, il diniego di condono edilizio fondato sulla normativa del 1985 e la successiva ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Quanto al diniego, ha sostenuto che il locale deposito e la tettoia fossero manufatti autonomi, meramente contigui al box originario e privi di collegamento funzionale o strutturale, sicché non avrebbero costituito ampliamenti del fabbricato oggetto dell’istanza di condono. Ha inoltre dedotto sviamento, incoerenza e manifesta ingiustizia, sostenendo che gli interventi successivi non avessero radicalmente trasformato né reso irriconoscibile il manufatto condonando. Con ulteriori censure ha contestato la motivazione relativa alla mancata esistenza del fabbricato alla data del 1965. Quanto all’ordinanza di demolizione, ha dedotto l’invalidità derivata dall’illegittimità del diniego di condono, la violazione degli artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’erronea applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 anziché dell’art. 27 dello stesso decreto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente, e la violazione dell’art. 31 per omessa indicazione analitica delle aree suscettibili di acquisizione gratuita in caso di inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi e ha esaminato preliminarmente quello contro il diniego di condono. Lo ha respinto ritenendo provato che gli interventi successivi avessero modificato il locale deposito già compreso nell’istanza del 1986 e avessero realizzato la tettoia in continuità strutturale con il fabbricato originario. La condivisione del muro perimetrale, la continuità, seppure sfalsata, delle coperture e l’accatastamento dell’intero complesso come unica unità immobiliare hanno escluso l’autonomia materiale e strutturale dei manufatti aggiunti. Gli interventi sono stati quindi qualificati come ampliamenti planivolumetrici e non come opere autonome o di mero completamento. Il Collegio ha affermato che, durante la pendenza della domanda di condono, il manufatto abusivo non può essere trasformato, ampliato o completato; sono consentiti soltanto interventi conservativi che non ne modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d’uso, nel rispetto dell’art. 35, comma 14, l. n. 47/1985. La trasformazione, anche non radicale, impedisce all’amministrazione di verificare la corrispondenza tra le opere realizzate e quelle indicate nella domanda di condono. È stata ritenuta assorbita la censura relativa alla mancata esistenza del fabbricato nel 1965, poiché il diniego era autonomamente sorretto dal motivo concernente l’ampliamento abusivo. Quanto all’ordinanza di demolizione, il TAR ha escluso l’invalidità derivata, essendo legittimo il diniego di condono. Ha ritenuto superflua la comunicazione di avvio del procedimento, poiché la repressione degli abusi edilizi costituisce procedimento tipizzato, fondato su accertamenti tecnici e non richiedente l’apporto partecipativo del destinatario. Ha inoltre ritenuto legittima l’applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 anche in area vincolata, precisando che gli strumenti sanzionatori degli artt. 27, comma 2, e 31 sono alternativi e non sussiste un’applicazione necessaria ed esclusiva dell’art. 27 per il solo fatto della presenza del vincolo paesaggistico. Infine, ha escluso che l’ordinanza di demolizione dovesse indicare già i confini catastali e l’estensione delle aree eventualmente acquisibili: tali elementi riguardano il successivo provvedimento di acquisizione, mentre l’ordinanza deve descrivere analiticamente le opere abusive per consentirne la rimozione spontanea. Entrambi i ricorsi sono stati respinti, con condanna della ricorrente alle spese complessive di euro 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e seguenti l. n. 47/1985
La disciplina del condono edilizio richiede che l’opera oggetto dell’istanza resti corrispondente a quella descritta nella domanda; durante la pendenza del procedimento non sono consentiti trasformazioni, ampliamenti o completamenti abusivi.
art. 35, comma 14, l. n. 47/1985
Durante la pendenza della domanda di condono sono ammissibili soltanto interventi di mera conservazione del manufatto, purché non ne modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d’uso e siano eseguiti nel rispetto del procedimento previsto dalla norma.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
L’ingiunzione di demolizione può essere adottata per reprimere l’abuso edilizio e può comportare, in caso di inottemperanza, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. L’ordinanza deve descrivere analiticamente le opere abusive, ma non deve già individuare con precisione catastale le aree eventualmente acquisibili.
art. 31, comma 6, d.P.R. n. 380/2001
L’eventuale acquisizione gratuita al patrimonio comunale è comunque funzionale alla demolizione del manufatto abusivo.
art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
La demolizione d’ufficio prevista dalla disposizione costituisce uno strumento sanzionatorio alternativo rispetto a quello dell’art. 31 e non trova applicazione necessaria ed esclusiva per il solo fatto che l’abuso ricada in area vincolata.
artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria nei procedimenti repressivi degli abusi edilizi, tipizzati dalla legge e fondati su accertamenti tecnici della consistenza e abusività delle opere.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Il TAR ha richiamato la norma precisando che la superfluità della partecipazione nei procedimenti repressivi edilizi è affermata anche indipendentemente dalla sua applicazione.
Massime di principio
- La trasformazione o l’ampliamento, anche non radicale, del manufatto abusivo oggetto di domanda di condono impedisce la verifica della corrispondenza tra l’opera esistente e quella descritta nell’istanza e legittima il diniego della sanatoria, quando gli interventi costituiscano un disegno unitario e incidano sulla conformazione planivolumetrica dell’immobile.
- Durante la pendenza del procedimento di condono edilizio il manufatto resta abusivo e non può costituire la base per successivi ampliamenti, trasformazioni o completamenti; sono consentiti soltanto interventi conservativi che non modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d’uso, nel rispetto del procedimento previsto dalla legge.
- Quando un provvedimento negativo è sorretto da più motivi autonomamente idonei a fondarlo, è sufficiente che uno di essi resista alle censure per impedire l’annullamento dell’atto; il giudice può assorbire l’esame degli ulteriori motivi.
- La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione degli atti repressivi degli abusi edilizi, trattandosi di procedimenti tipizzati fondati su accertamenti tecnici della consistenza e dell’abusività delle opere.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, gli strumenti demolitori degli artt. 27, comma 2, e 31 d.P.R. n. 380/2001 sono alternativi: la presenza del vincolo non impone necessariamente l’applicazione esclusiva dell’art. 27.
- L’ordinanza di demolizione deve descrivere analiticamente le opere abusive per consentirne la rimozione spontanea, ma non deve individuare già i confini catastali e l’estensione delle aree eventualmente acquisibili, poiché tali elementi appartengono al successivo provvedimento di acquisizione.
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