Parere n. 729/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Maurizio Incutti contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché nei confronti del signor Orlando Frangelli, per l’annullamento della graduatoria provinciale permanente definitiva per la Provincia di Cosenza per il profilo di assistente tecnico (AR02 e AR08) per l’a.s. 2005/2006 e per l’illegittima inclusione nella stessa di altro concorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria provinciale permanente definitiva della Provincia di Cosenza per il profilo di assistente tecnico (AR02 e AR08), relativa all’anno scolastico 2005/2006, nella parte in cui vi è stato incluso un altro concorrente.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente, collocato alla posizione n. 13, ha contestato l’inclusione del controinteressato alla posizione n. 4 nella graduatoria provinciale permanente definitiva per il profilo di assistente tecnico. La censura riguarda la violazione dell’ordinanza ministeriale n. 91 del 30 dicembre 2004, che richiedeva, ai fini dell’ammissione, il possesso di un diploma di scuola media integrato da un attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di formazione professionale e, inoltre, prescriveva che il corso fosse strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici del corrispondente corso statale. Il ricorrente ha dedotto che l’attestato del controinteressato indicava soltanto la materia informatica, mentre il piano di studi dichiarato comprendeva anche inglese, matematica e calcolo, senza che fosse stata verificata l’effettiva equipollenza del titolo rispetto al diploma statale di qualifica professionale. Il Consiglio di Stato ha dovuto decidere sulla base degli atti disponibili, poiché il Ministero non ha dato seguito alle richieste istruttorie formulate nel parere interlocutorio del 2015 e reiterate nel 2023 e nel 2025, né il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.
Il parere
La Sezione ha ritenuto di dover esaminare il ricorso nel merito, non essendo stata fornita un’esplicita dichiarazione del ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che l’attestato del controinteressato riportava esclusivamente la materia informatica, per 700 ore, circostanza insufficiente a comprovare la corrispondenza del percorso formativo con quello del corso statale di qualifica professionale. Ha inoltre affermato che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare concretamente l’assimilabilità del titolo posseduto, mediante il raffronto degli insegnamenti curricolari tecnico-scientifici, ma che nessuna valutazione di equipollenza risultava essere stata effettuata dalla commissione. Le allegazioni ministeriali sono state ritenute prive di riscontro documentale, anche a causa dell’inerzia dell’amministrazione rispetto agli incombenti istruttori. I motivi di ricorso sono stati quindi ritenuti fondati e il parere è stato espresso per l’accoglimento del ricorso.
Osservazioni
Requisiti del titolo professionale
L’attestato di qualifica professionale richiesto dall’ordinanza ministeriale n. 91 del 30 dicembre 2004 deve consentire di verificare che il corso sia stato strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale.
Certificazione delle materie del piano di studi
L’attestato deve essere integrato da idonea certificazione delle materie comprese nel piano di studi; l’indicazione della sola materia informatica, per 700 ore, non è sufficiente a comprovare l’equipollenza del percorso formativo rispetto al diploma statale di qualifica professionale.
Obbligo di verifica dell’equipollenza
L’amministrazione e la commissione devono accertare in concreto l’assimilabilità del titolo posseduto dal candidato al corrispondente diploma statale, raffrontando i rispettivi insegnamenti curricolari di tipo tecnico-scientifico.
Inerzia istruttoria dell’amministrazione
Il mancato adempimento alle richieste istruttorie del Consiglio di Stato impedisce di corroborare documentalmente le allegazioni dell’amministrazione e consente alla Sezione di decidere sulla base degli atti disponibili, previa comunicazione alle parti.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il parere è reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
ordinanza ministeriale n. 91 del 30 dicembre 2004, art. 2, comma 3, lett. b)
Per l’ammissione al concorso per il profilo di assistente tecnico è richiesto, tra gli altri titoli alternativi, il diploma di scuola media integrato da un attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di formazione professionale.
ordinanza ministeriale n. 91 del 30 dicembre 2004, art. 2, comma 4
integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi
L’attestato deve documentare che il corso sia stato strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici del corrispondente corso statale; la certificazione delle materie è necessaria per consentire il controllo della corrispondenza.
legge 12 dicembre 1978, n. 845, art. 14
È richiamata quale base normativa dei corsi regionali di formazione professionale dai quali deve provenire l’attestato di qualifica.
Massime di principio
- Quando una procedura selettiva richiede un attestato di qualifica professionale equiparabile a un titolo statale, l’amministrazione deve verificare in concreto la corrispondenza tra i due percorsi formativi, mediante il raffronto degli insegnamenti tecnico-scientifici e non sulla base della sola denominazione del titolo.
- L’attestato di qualifica professionale deve contenere, o essere accompagnato da, una certificazione idonea a documentare le materie comprese nel piano di studi; l’indicazione generica o parziale delle materie non consente di dimostrare l’equipollenza richiesta dalla disciplina della selezione.
- In presenza di una contestazione sull’idoneità del titolo di ammissione di un concorrente, la commissione deve dare conto dell’effettiva istruttoria e della valutazione di equipollenza; l’assenza di tale verifica rende illegittima l’inclusione del candidato nella graduatoria.
- Nel ricorso straordinario, qualora il ricorrente non dichiari la sopravvenuta carenza di interesse, il decorso del tempo non determina di per sé l’improcedibilità del ricorso; il ricorso può essere deciso nel merito sulla base degli atti disponibili, dopo che le parti siano state avvertite.
- Il mancato adempimento dell’amministrazione alle richieste istruttorie reiterate dal Consiglio di Stato può determinare l’assenza di riscontro documentale delle allegazioni difensive dell’amministrazione e impedire di ritenere provata la legittimità dell’atto impugnato.
Impugnazione della graduatoria per assistente tecnico
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un concorrente contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e nei confronti di altro concorrente, per l’annullamento della graduatoria provinciale permanente definitiva della Provincia di Cosenza relativa al profilo di assistente tecnico AR02 e AR08 per l’anno scolastico 2005/2006.
Premesse e richiesta
Il ricorrente, collocato alla posizione n. 13, ha contestato l’inclusione del controinteressato alla posizione n. 4. Secondo il ricorrente, il titolo prodotto dal controinteressato non rispettava i requisiti previsti dall’ordinanza ministeriale n. 91 del 30 dicembre 2004, poiché l’attestato indicava soltanto la materia informatica, mentre il piano di studi dichiarato comprendeva anche inglese, matematica e calcolo.
Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso nella relazione trasmessa con visto ministeriale del 4 aprile 2012.
Attività istruttoria
Con il parere interlocutorio n. 1994 del 7 luglio 2015 la Sezione ha richiesto al Ministero di integrare la relazione e di trasmettere la documentazione mancante. Le richieste sono state reiterate con note del 12 dicembre 2023 e del 6 ottobre 2025. In quest’ultima occasione la Sezione ha chiesto anche al ricorrente di chiarire se persistesse l’interesse alla decisione, avvertendo che, in caso di mancato riscontro, l’affare sarebbe stato deciso allo stato degli atti.
Nessuna delle parti ha fornito riscontro. La Sezione ha quindi esaminato il ricorso sulla base della documentazione disponibile, ritenendo che l’assenza di una dichiarazione espressa del ricorrente sulla sopravvenuta carenza di interesse imponesse comunque la decisione nel merito.
Quadro normativo
L’art. 2, comma 3, lettera b), dell’ordinanza ministeriale n. 91 del 30 dicembre 2004 prevedeva, per l’ammissione alla procedura relativa al profilo di assistente tecnico, il possesso, tra gli altri titoli alternativi, del diploma di scuola media integrato da un attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di formazione professionale di cui all’art. 14 della legge n. 845 del 1978.
Il comma 4 della stessa ordinanza stabiliva che tali attestati dovessero essere rilasciati al termine di corsi strutturati sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale e dovessero essere integrati da idonea certificazione delle materie comprese nel piano di studi.
Valutazioni sulla validità del titolo
L’attestato prodotto dal controinteressato riportava soltanto la materia informatica, per un totale di 700 ore. Secondo la Sezione, tale indicazione era manifestamente insufficiente a dimostrare la corrispondenza del percorso formativo con quello previsto dal diploma statale di qualifica professionale.
La commissione avrebbe dovuto effettuare una verifica concreta dell’assimilabilità del titolo, raffrontando gli insegnamenti curricolari tecnico-scientifici del corso frequentato con quelli del corrispondente corso statale. Dagli atti non risultava che tale valutazione fosse stata compiuta.
Le allegazioni del Ministero sull’equipollenza del titolo non erano corroborate da documentazione. L’inerzia dell’amministrazione rispetto alle reiterate richieste istruttorie aveva impedito di acquisire gli elementi necessari a dimostrare la legittimità dell’inclusione del controinteressato.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, considerando illegittima l’inclusione in graduatoria del concorrente il cui attestato non consentiva di verificare l’equipollenza con il corrispondente titolo statale e rispetto al quale non risultava svolta la necessaria istruttoria. Il parere è stato pertanto espresso per l’accoglimento del ricorso.
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