Cassazione Penale, Sentenza n. 21865/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva riconosciuto a Romano la responsabilità per bancarotta documentale; censura della sussistenza e della qualificazione del fatto (contestata estraneità alla gestione economica, gestione tecnica solo delle attività e documentazione in possesso di terzi), del requisito soggettivo (mancata prova del dolo specifico per la "bancarotta documentale specifica"), dedotta decadenza/estinzione dell'obbligo di conservazione per talune annualità (termini quinquennali/decennali), richiesta valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F. e contestazione dell'applicazione della circostanza aggravante di danno di rilevante gravità
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che, sul piano oggettivo, la Corte di appello ha ampiamente motivato sul ruolo e sulla disponibilità della documentazione da parte di Romano e sul coinvolgimento nella gestione societaria; tuttavia ha censurato la motivazione in ordine all'elemento soggettivo: la Corte di appello non ha chiarito se avesse ritenuto configurata la bancarotta documentale "specifica" (che richiede dolo specifico) oppure la "generale" (che richiede solo dolo generico), né ha indicato indicatori adeguati del dolo specifico. La Suprema Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo aggiunto relativo all'aggravante (perché nuovo e non connesso al ricorso principale). Ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio, cui ha indicato di pronunciarsi anche sul punto del decorso dei termini di conservazione delle scritture contabili.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Richiamato quale norma generale sulla concorso di persone nel reato; la sentenza lo usa per qualificare la partecipazione di più soggetti all'evento delittuoso
R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2
"ha sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le scritture contabili"; "li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"
La norma delinea due ipotesi alternative di bancarotta documentale: la "specifica" (prima formulazione) che richiede dolo specifico finalizzato a un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori, e la "generale" (seconda formulazione) che si fonda sul dolo generico consistente nella consapevolezza che la condotta renderà impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio
R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 219, comma 1
Norma richiamata in relazione a circostanze aggravanti/attenuanti (art. 219 L.F. è stata invocata dal ricorrente come attenuante e dalla corte di merito per l'aggravante); la Corte ha rilevato questioni relative all'applicazione di dette circostanze ma ha dichiarato inammissibile il riesame di un motivo nuovo connesso all'aggravante
R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 223, comma 1
Richiamato tra le norme penali contestate in relazione ai delitti fallimentari; la citazione serve a inquadrare le imputazioni mosse in primo grado e in appello
Massime di principio
- Distinguere chiaramente, in sede di imputazione e di decisione, la bancarotta documentale "specifica" (richiede dolo specifico: animus lucrandi o animus nocendi) dalla bancarotta documentale "generale" (richiede solo dolo generico consistente nella consapevolezza che la condotta renderà impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio).
- Per la bancarotta documentale specifica l'accusa deve fornire indicatori fattuali chiari di finalità fraudolenta (es. sottrazione selettiva per ottenere vantaggi, occultamento sistematico collegato a movimenti patrimoniali a favore dell'agente o di terzi, documenti che rivelino l'intento di danneggiare i creditori); mere omissioni o risposte evasive possono non essere sufficienti a provare il dolo specifico.
- La qualifica formale dell'incarico (membro del CDA, amministratore unico) e l'effettiva disponibilità o possesso delle scritture (anche per delega o per consegne fatte) sono elementi che possono rilevare ai fini della responsabilità, anche se l'interessato svolgeva funzioni tecniche e non economiche; va valutato il concreto potere di gestione e la possibilità di intervenire sulle scritture e sui conti.
- In sede di Cassazione i motivi nuovi devono essere connessi funzionalmente al ricorso principale; questioni introdotte tardivamente e non connesse possono essere dichiarate inammissibili.
- Va sempre valutato l'eventuale decorso dei termini di conservazione delle scritture (termini quinquennali o decennali a seconda dei documenti): se l'obbligo di tenuta è ormai estinto rispetto alla data di riferimento può venire meno la rilevanza penale di certe omissioni/documentazioni mancanti.
- Se il giudice di merito alterna o contraddice la qualificazione della condotta (specifica vs generale) occorre un nuovo esame che espliciti il tipo di dolo ritenuto e i relativi indici probatori; in mancanza la sentenza può essere annullata e rinviata per nuovo giudizio.
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