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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7984/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava principalmente la violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa valutazione, da parte della Corte di appello, della richiesta di sostituzione della pena detentiva di un anno con la sanzione alternativa del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-bis c.p., richiesta formulata in udienza di discussione con procura speciale. In secondo luogo deduceva il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la lieve entità del fatto e un unico precedente aspecifico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo ammissibile e fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per omessa valutazione della richiesta di pena sostitutiva e ha rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. L'affermazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile. Il secondo motivo è stato invece respinto: la Corte di merito aveva motivatamente rigettato il riconoscimento delle attenuanti generiche valorizzando il precedente penale e la non occasionalità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 20-bis cod. pen.

    Disciplina le nuove sanzioni sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità). La Corte ha ritenuto che, se richieste con congruenza e comunque almeno entro l'udienza di discussione d'appello, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità.

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (disciplina transitoria)

    Regola l'applicabilità retroattiva della riforma Cartabia nei giudizi di impugnazione pendenti: impone che le nuove pene sostitutive, più favorevoli, possano essere valutate in appello anche se la richiesta è formulata in fase decisoria, per effetto del principio di lex mitior.

  • art. 597 comma 5 cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice non possa applicare d'ufficio alcune modifiche non richieste dall'appellante; la Corte osserva però che tale principio va coordinato con la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) che consente la valutazione delle pene sostitutive in appello se richieste tempestivamente.

  • art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen.

    Norme costitutive dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, utilizzate dal ricorrente per censurare l'omessa pronuncia della Corte di appello sulla richiesta di pena sostitutiva.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina i contenuti essenziali del ricorso per cassazione; richiamata per la forma dei motivi presentati dal difensore.

  • art. 648 comma 4 cod. pen.

    Prevede l'attenuante speciale della lieve entità del fatto; la Corte d'appello l'aveva riconosciuta con effetti speciali nella decisione impugnata.

  • art. 712 cod. pen.

    Richiamato in motivazione in relazione alla prescrizione delle ipotesi qualificate in primo grado come contravvenzioni; la Corte d'appello aveva dichiarato la prescrizione per tali fattispecie.

Massime di principio

  • In appello la richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p. può essere formulata anche durante l'udienza di discussione; il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi su di essa se la richiesta è congruente e tempestiva.
  • La disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. 150/2022 impone l'applicazione della lex mitior nei giudizi d'impugnazione pendenti, ampliando l'ambito di valutazione delle pene sostitutive in appello rispetto alla disciplina anteriore.
  • Il potere del giudice di appello di non accogliere la richiesta di pena sostitutiva non è escluso, ma il rigetto deve essere congruamente motivato; l'omessa valutazione della richiesta determina l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio.
  • Il principio per cui il giudice non può applicare d'ufficio sanzioni sostitutive (art. 597 c.p.p.) non preclude, alla luce della disciplina transitoria, che la richiesta sia valutata se formulata tempestivamente in udienza di appello.
  • La formulazione della richiesta solo nelle conclusioni d'udienza è generalmente valida se è specifica e tempestiva; tuttavia esiste giurisprudenza minoritaria che ritiene necessario veicolarla nei motivi nuovi, per cui è consigliabile, quando possibile, prevederla già negli atti di impugnazione.
  • Il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche resta subordinato alla valutazione del giudice di merito: precedenti penali e la non occasionalità della condotta possono giustificare il rifiuto delle attenuanti.

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