Cassazione Penale, Sentenza n. 10388/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza rescindente della Corte d'appello di Reggio Calabria per due motivi principali: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 627 e 597 c.p.p. per non aver concesso la sospensione condizionale della pena, beneficio già accordato da una precedente sentenza di appello che era stata annullata in sede di legittimità solo limitatamente al trattamento sanzionatorio per omessa motivazione; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 627 e 597 c.p.p. per non aver riconfermato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come accertato nel primo grado d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, disponendone la concessione (ex art. 620, lett. L, c.p.p.). Ha invece respinto il ricorso per il resto. La Corte ha ritenuto che l'annullamento della prima sentenza d'appello fosse limitato al trattamento sanzionatorio per omessa motivazione e non travolgeva la concessione già operata della sospensione condizionale; pertanto non era ammessa una "reformatio in peius" e non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto per ripristinare il beneficio.
Norme richiamate
art. 597 c.p.p.
Il principio evinto nella sentenza è il divieto di reformatio in peius: il giudice successivo non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto alla situazione favorevole ormai consolidata in un precedente giudizio non travolto dall'annullamento.
art. 627 c.p.p.
Richiamato quale norma riferibile alle modalità di impugnazione e ai limiti dell'azione rescissoria; nella decisione è stato considerato insieme all'art. 597 nella valutazione della legittimità del nuovo trattamento sanzionatorio.
art. 62-bis c.p.
Norma richiamata quanto al criterio di prevalenza e al calcolo della riduzione delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva; la Corte ha osservato che tale computo doveva essere esplicitato nella motivazione del giudice d'appello originario.
art. 81 c.p.
Richiamato nella sentenza per spiegare l'aumento di pena operato (a titolo di continuazione); nella motivazione del primo giudice d'appello mancava però l'esplicitazione del calcolo della pena base e degli aumenti.
art. 620, lett. L, c.p.p.
Consentito alla Corte di Cassazione, nel caso in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, annullare e pronunciare direttamente la statuizione richiesta (qui, la concessione della sospensione condizionale della pena).
Massime di principio
- Se una precedente sentenza d'appello ha concesso un beneficio (es. sospensione condizionale) e la Cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio per omessa motivazione, il giudice che riesamina non può legittimamente revocare o peggiorare la posizione dell'imputato rispetto a quel beneficio salvo che l'annullamento non lo abbia travolto espressamente.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice rescissorio di adottare una decisione peggiorativa rispetto alla situazione favorevole già consolidata per l'imputato in sede di appello precedente non annullata integralmente.
- Quando la decisione di annullamento investe solo la motivazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di legittimità può, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, annullare senza rinvio e disporre direttamente la statuizione dovuta (art. 620 c.p.p., lett. L).
- Il bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva richiede motivazione espressa: il giudice deve indicare pena base, riduzioni applicate e aumenti (es. per continuazione) per rendere comprensibile il computo della pena.
- In situazioni simili conviene produrre e sollevare specificamente, in cassazione, il vizio relativo al divieto di reformatio in peius e chiedere l'applicazione diretta del beneficio quando i fatti e le risultanze processuali non richiedono nuovi accertamenti.
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