Cassazione Civile, Ordinanza n. 15615/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dalla condotta di un dipendente della banca che, secondo gli attori originari, aveva gestito in modo fraudolento i loro rapporti di conto corrente e di investimento, determinando prelievi e trasferimenti di somme verso conti di terzi. In primo grado la banca era stata condannata ex art. 2049 c.c. verso i clienti danneggiati e, a sua volta, la compagnia assicuratrice era stata condannata a tenerla indenne in forza di una polizza per infedeltà dei dipendenti; erano state inoltre accolte azioni di surroga/ripetizione verso alcuni terzi percettori delle somme. In appello la Corte milanese aveva ristretto la manleva assicurativa alle sole distrazioni avvenute in un determinato arco temporale e alle sole somme eccedenti quelle recuperabili in ripetizione di indebito, escludendo la surroga dell'assicuratore verso i terzi per le somme oggetto di ripetizione. Allianz ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inoperatività della polizza infedeltà dipendenti per difetto del requisito soggettivo dell'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e per l'asserita esclusione della garanzia per perdite nell'ambito dell'intermediazione e amministrazione mobiliare; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di inoperatività della garanzia per violazione delle condizioni contrattuali di sicurezza e controllo dei dipendenti; 3) omessa pronuncia sulla domanda di restituzione in favore della compagnia delle somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado e non più dovute dopo la parziale riforma. Maria Stella Nava e Alberico Penati hanno proposto ricorsi incidentali, contestando la nullità dell'atto di chiamata in causa e la qualificazione della domanda della banca come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., sostenendo invece che si trattasse di azione di arricchimento senza causa e che, in ogni caso, vi sarebbe stato un arricchimento ingiustificato della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale di Allianz, ritenendo sussistente l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla dedotta inoperatività della garanzia per mancato rispetto delle procedure di sicurezza e, conseguentemente, sulla domanda restitutoria delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e non più dovute dopo la parziale riforma. Ha invece rigettato il primo motivo di Allianz, reputando che la Corte territoriale avesse implicitamente escluso la carenza del requisito dell'ingiusto profitto, mentre l'ulteriore profilo relativo all'esclusione della copertura per l'attività di intermediazione mobiliare era comunque non autosufficiente e, in ogni caso, infondato. Sono stati integralmente rigettati i ricorsi incidentali di Maria Stella Nava e Alberico Penati, perché la chiamata in causa era sufficientemente specifica e perché la domanda della banca era correttamente qualificata come ripetizione di indebito oggettivo, non come azione di arricchimento senza causa; è stata inoltre esclusa ogni incompatibilità logica tra la riduzione del risarcimento dovuto ai clienti danneggiati e l'azione di ripetizione verso i terzi percettori. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto una decisione su un punto decisivo; non ricorre se la statuizione impugnata contiene un rigetto implicito o è logicamente incompatibile con la pretesa non esaminata espressamente.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per far valere l'omessa pronuncia.
art. 2049 c.c.
Richiamato quale titolo della responsabilità della banca per il fatto illecito del dipendente infedele nei confronti dei clienti danneggiati.
art. 2033 c.c.
La banca può agire in ripetizione di indebito oggettivo verso il percettore di somme accreditate o ricevute senza causa; tale azione è distinta dalla pretesa risarcitoria verso la banca.
art. 1916 c.c.
È menzionato nel contesto della surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, ma la Corte ha escluso la sua estensione alla diversa azione di ripetizione verso i terzi percettori.
art. 640 c.p.
Richiamato solo come parametro descrittivo del requisito dell'ingiusto profitto nella doglianza sull'infedeltà del dipendente.
art. 163, comma 3, nn. 4 e 5, c.p.c.
Invocato nei ricorsi incidentali per denunciare la nullità dell'atto introduttivo per insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto.
art. 164 c.p.c.
Richiamato in tema di nullità dell'atto di citazione per carenza di contenuto essenziale.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nelle doglianze di motivazione apparente o mancante.
art. 2041 c.c.
La Corte esclude la sua applicazione quando l'azione della banca è fondata sul pagamento indebito e non sull'arricchimento senza causa; le due azioni hanno presupposti autonomi e non sono fungibili a scelta della parte convenuta.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali soccombenti.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice di merito, pur senza affrontare espressamente un'eccezione, contenga una statuizione implicita incompatibile con la tesi della parte.
- Nei ricorsi per cassazione dedotti per omessa pronuncia, il motivo deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare e trascrivere in modo specifico il contenuto della censura proposta nei gradi di merito e i fatti processuali rilevanti.
- Una clausola di polizza che escluda la copertura per l'infedeltà dei dipendenti nell'attività di intermediazione e amministrazione mobiliare non può essere estesa, in difetto di chiara previsione, alle ipotesi di vera e propria appropriazione o sottrazione illecita delle somme da parte del dipendente.
- Se il giudice di merito riduce il danno risarcibile per concorso colposo del danneggiato e, separatamente, la banca agisce in ripetizione di indebito verso terzi che hanno ricevuto somme senza causa, le due vicende restano giuridicamente autonome e non si determina di per sé un arricchimento senza causa della banca.
- L'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. è configurabile quando sia provato l'avvenuto versamento di una somma e la mancanza di una valida giustificazione causale; non occorre, ai fini della pretesa, una diversa qualificazione come arricchimento senza causa.
- La domanda ex art. 2041 c.c. non può essere imposta in sostituzione di quella ex art. 2033 c.c., poiché la scelta del titolo azionato appartiene alla parte attrice e la riqualificazione giudiziale incontra il limite del principio dispositivo.
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