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Sentenza

Sentenza del 13/05/2016 n. 9870 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 1999. L'accertamento, fondato anche sul rinvenimento nel computer della cooperativa di un file denominato "elenco clienti P. xls" e di documentazione extracontabile presso lo studio del legale rappresentante, aveva recuperato a tassazione ricavi non contabilizzati per Euro 172.980,53 e costi indeducibili per Euro 5.134,10. L'Agenzia ha denunciato, principalmente, l'insufficienza o l'omissione della motivazione sulla riferibilità dei clienti e dei relativi ricavi alla cooperativa anziché al professionista, nonché sui costi indeducibili e su una quota residua di ricavi. Ha inoltre dedotto omessa pronuncia sulla questione dei costi, ma tale motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, rilevando che la CTR aveva motivato in modo gravemente generico e lacunoso, richiamando "molteplici elementi" senza indicarne fonte, contenuto e concreta rilevanza. È stato inoltre ritenuto non giustificato l'assorbimento delle questioni relative ai costi e alla quota residua di ricavi, poiché tali questioni erano autonome e dovevano essere esaminate. Il secondo motivo, relativo all'omessa pronuncia, è stato dichiarato inammissibile per mancata riproduzione specifica delle conclusioni formulate nel giudizio d'appello. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vizio di insufficiente o omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo

    Il vizio sussiste quando dalla sentenza emerga la totale omissione di elementi decisivi oppure una carenza obiettiva del percorso logico che ha condotto il giudice alla decisione.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può essere denunciata in cassazione quando il giudice ometta di decidere su una domanda o eccezione autonoma, ritualmente e specificamente proposta.

  • Art. 75 T.U.I.R.

    La controversia richiamava i requisiti di deducibilità dei costi, inclusa la loro inerenza e documentazione; la CTR avrebbe dovuto esaminare e motivare specificamente tali profili.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    rinvio al giudice competente

    Quando la sentenza viene cassata per vizi di motivazione o altri motivi che richiedono un nuovo esame del merito, la causa viene rinviata al giudice territoriale, normalmente in diversa composizione.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il richiamo a tale norma era stato prospettato dall'Agenzia in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte ha considerato prevalente e correttamente formulata la censura di carenza motivazionale.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria non può fondarsi su richiami generici a "molteplici elementi": il giudice deve indicare quali siano gli elementi utilizzati, da dove provengano e perché siano idonei a sostenere la conclusione.
  • Il rinvenimento di documentazione extracontabile o di un file informatico può costituire un elemento probatorio, ma la sua attribuzione al contribuente deve essere valutata mediante un ragionamento concreto, completo e coerente, soprattutto quando viene prospettata una diversa riferibilità a un professionista o a terzi.
  • Questioni autonome, come l'esistenza di ricavi non contabilizzati e la deducibilità dei costi, non possono essere assorbite senza una motivazione valida sulla questione principale da cui dipenderebbe l'assorbimento.
  • Per denunciare omessa pronuncia in cassazione non basta richiamare genericamente l'atto d'appello: occorre riportare con precisione la domanda o eccezione proposta, indicare dove è stata formulata e dimostrarne la ritualità e la decisività.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente chi abbia ragione nel merito: impone al giudice di rinvio un nuovo esame, adeguatamente motivato, dei punti indicati dalla Corte.

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