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Ordinanza

Ordinanza n. 4061/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento con il quale la III Sottocommissione della Commissione per gli esami di Avvocato, sessione 2024, istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, ha dichiarato la ricorrente “non ammessa” a sostenere le prove orali, successivamente fatto proprio dalla Corte d’Appello di -OMISSIS-, con atto di data e tenore sconosciuti, e comunicato alla ricorrente il 9.4.2025 mediante invio al proprio account on-line; - del verbale di correzione redatto il 12 marzo 2025 dalla III Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, reso noto all’attuale ricorrente all’esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla Corte di appello di -OMISSIS- - Ufficio esami Avvocati, oltre che della votazione negativa (14) contenuta nel suddetto verbale di correzione relativa all’elaborato redatto dalla ricorrente il 10 dicembre 2024 (catalogato in busta n. 1159); - di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, con il quale si inibisce alla ricorrente la possibilità di accedere alle prove orali dell’esame di abilitazione, per la sessione 2024, della professione di Avvocato; e per il conseguente accertamento - del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini del prosieguo dell’iter dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense con ogni statuizione consequenziale in ordine all’ammissione alle prove orali; con riserva di procedere per il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell’adozione dei predetti atti di annullamento da parte della pubblica Amministrazione;

Giustizia amministrativa202501491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, connessa al giudizio negativo sull'elaborato scritto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato, il successivo atto della Corte d'Appello e il verbale di correzione del 12 marzo 2025, nel quale l'elaborato redatto il 10 dicembre 2024 era stato valutato con il voto di 14. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a essere dichiarata idonea e l'ammissione alle prove orali, con riserva di agire per il risarcimento dei danni. Il TAR ha rilevato che la controversia pone una questione di diritto analoga a quella già esaminata nel giudizio R.G. n. 1509/2025, nel quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e dell'art. 1 della l. n. 18/2024, per contrasto con l'art. 3 Cost., in relazione al differimento dell'entrata in vigore della disciplina dell'esame di abilitazione forense anche per la sessione 2024. L'ordinanza non esamina gli ulteriori vizi dedotti contro la valutazione e la non ammissione, né decide definitivamente sulla sospensione del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso sulla prospettata sospensione impropria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Ha ritenuto necessario instaurare previamente il contraddittorio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., concedendo alle parti 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie sulla sospensione e sull'eventuale possibilità di intervenire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale. La decisione è stata riservata alla scadenza del termine. Il giudizio principale resta quindi interlocutorio.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215

    differimento dell'entrata in vigore, anche per la sessione 2024 dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, della disciplina richiamata nel provvedimento

    La disposizione è indicata come norma della cui legittimità costituzionale è stata sollevata questione nel giudizio analogo, per possibile contrasto con l'art. 3 Cost.

  • art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18

    conversione del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215

    La norma di conversione è considerata insieme alla disposizione del decreto-legge ai fini della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale in relazione al quale il TAR ha ritenuto non manifestamente infondata la questione concernente il differimento della disciplina dell'esame forense.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    Base normativa della sospensione del giudizio e della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nel giudizio analogo.

  • art. 295 c.p.c.

    Norma individuata quale possibile fondamento della sospensione impropria del presente giudizio in ragione dell'analogia con la controversia nella quale è stata sollevata la questione di costituzionalità.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone il previo contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio prima dell'adozione della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un giudizio presenta una questione di diritto analoga a quella già sottoposta alla Corte costituzionale in altro processo, il giudice può valutare la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma deve previamente sottoporre la questione alle parti.
  • La sospensione impropria in senso lato deve essere disposta solo previo contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; alle parti deve essere consentito di esprimersi anche sull'eventuale partecipazione al giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
  • La possibilità di intervento nel giudizio incidentale di costituzionalità può rilevare anche per soggetti parti di un diverso giudizio, quando siano portatori di interessi analoghi o connessi alla questione di legittimità costituzionale sollevata, secondo le norme integrative applicabili.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleTutela del terzo

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