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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41979/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 13/11/2023 per vari motivi: presunta inutilizzabilità delle immagini videoregistrate da telecamera posta nel corsello dei box di uno stabile (e, per conseguenza, delle intercettazioni autorizzate sulla base di tali immagini); vizio di interpretazione delle intercettazioni e incertezza nell'identificazione degli utilizzatori delle utenze; errata applicazione della legge penale con riferimento alla partecipazione morale di Bodlli a fatti antecedenti il suo arrivo in Italia; richiesta di riqualificazione per lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/90) e conseguente conseguimenti di benefici (es. sospensione condizionale) per Selita; contestazioni relative alla corretta motivazione e quantificazione della pena, nonché limiti di sindacato in presenza di "concordato in appello" ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i ricorsi di Cala Donald, Cizmja Demokrat, Selita Rudina e Vrioni Bledar, condannando i ricorrenti alle spese e ad una somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Quanto a Bodlli Luan: rigettato in parte il ricorso, ma accolto il secondo motivo relativo all'insufficiente motivazione circa la partecipazione di Bodlli a condotte commesse anteriormente al 26/10/2017; la sentenza di appello è annullata limitatamente a quelle statuizioni e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame su tale punto. Per il resto il ricorso di Bodlli è rigettato. Sono enunciate regole interpretative sulle videoregistrazioni (distinzione tra luogo pubblico, luoghi privati con riservatezza e domicilio) e sui limiti del sindacato in cassazione sulle valutazioni di merito (intercettazioni, messaggi cifrati).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il "concordato in appello": limita i motivi sindacabili in cassazione (non sono proponibili doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi della determinazione della pena che non incidano sulla sua legalità).

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Riferito dalle difese in relazione all'autorizzazione delle riprese; la Corte ha esaminato la legittimità delle videoriprese secondo i criteri giurisprudenziali consolidati.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Disciplina delle prove atipiche: la Corte richiama che videoriprese effettuate in luoghi pubblici/aperte al pubblico possono essere acquisite come prove atipiche ai sensi di tale articolo senza provvedimento autorizzativo dell'A.G.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Riferimento alla categoria dei "documenti": le videoregistrazioni non eseguite nell'ambito del procedimento possono rientrare nella nozione di documento se realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

  • art. 14 Costituzione

    Tutela del domicilio: videoregistrazioni all'interno del domicilio sono vietate come prova illecita; distinzione tra domicilio e altri luoghi di riservatezza è fondamentale.

  • art. 73 DPR 309/90

    La disciplina della fattispecie di lieve entità richiede valutazione complessiva e contestuale di quantitativo, modalità, ruolo e altri indici; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che negava la lieve entità nei confronti di Selita.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Cause di proscioglimento: la Corte ricorda che, in caso di "concordato in appello", il giudice di appello non è tenuto a motivare sulla mancata applicazione di tali cause quando l'imputato ha rinunciato ai motivi.

  • art. 163 cod. pen.

    Riferito in relazione alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha osservato che la pena inflitta non consentiva la concessione del beneficio invocato.

Massime di principio

  • Videoregistrazioni della polizia giudiziaria: se effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico possono essere acquisite senza decreto motivato dell'autorità giudiziaria e rientrano nella categoria delle prove atipiche; se riprendono l'interno del domicilio sono illecite e inutilizzabili; in luoghi privati non domiciliari ma con riservatezza serve autorizzazione motivata.
  • Intercettazioni disposte sulla base di risultati investigativi legittimi (es. videoriprese ritenute lecite) sono utilizzabili; l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni, se non provata, non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate successivamente.
  • Valutazione del contenuto di intercettazioni e messaggi cifrati è valutazione di merito: in Cassazione è sindacabile solo la correttezza logica dei criteri interpretativi, non la rinnovata valutazione del fatto.
  • In contestazioni di concorso morale postume (es. incarico di riscuotere pagamenti dopo consumazione di cessioni) serve indicazione precisa degli apporti causali o ideativi anteriori: il mero svolgimento di attività successiva non prova necessariamente concorso morale nei reati già consumati.
  • Richieste di riqualificazione per lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/90) richiedono valutazione complessiva di tutti gli indici (quantitativo, qualità, ruolo, mezzi, modalità e circostanze); l'assenza di uno di essi può impedire l'applicabilità della disciplina di lieve entità.
  • Nel caso di "concordato in appello" (art. 599-bis c.p.p.) l'impugnazione in cassazione è limitata: non sono ammissibili censure su motivi rinunciati e su determinate valutazioni che esulano dall'oggetto devoluto dal concordato.

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