Sentenza n. 951/2026 - Lecce, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, -della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 93 del 30 giugno 2025, con la quale il Consorzio ASI di Lecce ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'immobile in favore della società “Deildir S.p.A.” (P.I. 05167000750), successivamente conosciuta; -ove occorra: dell'avviso di asta pubblica e conseguente espletamento della procedura del 16 aprile 2025, successivamente conosciuto; ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del verbale del 16 aprile 2025, ancorché non conosciuto; ove occorra, e nei limiti dell'interesse, delle delibere richiamate nella del. n. 93/2025, ossia del. n. 12/2024, n. 114/2024 e n. 3/2025, richiamate nell'atto e non conosciute; della del. Commissariale n. 17 del 7.11.2019, ove occorra e nei limiti dell'interesse, ancorché non conosciuta. -di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo. e/o la declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita, ove stipulato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ROCCO GALATI MONDO FREEZER S.R.L. il 07/11/2025: -della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 93 del 30 giugno 2025, con la quale il Consorzio ASI di Lecce ha provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’immobile in favore della società “Deildir S.p.A.” (P.I. 05167000750), successivamente conosciuta; -della delibera n. 109 del 14 luglio 2025, pubblicata per estratto dal 19.8.2024 al 9.3.2024, con la quale il Consorzio ASI di Lecce ha provveduto alla rettifica della delibera n. 93 del 30 giugno 2025 di “Presa d’atto del verbale d’asta della Società Abilio spa del 16.04.2025 e approvazione dell’aggiudicazione” dell’immobile in favore della società “Deildir S.p.A.” (P.I. 05167000750), ancorché non conosciuta; -ove occorra: dell’avviso di asta pubblica e conseguente espletamento della procedura del 16 aprile 2025, successivamente conosciuto; ove occorra, e nei limiti dell’interesse, del verbale del 16 aprile 2025, ancorché non conosciuto; ove occorra, e nei limiti dell’interesse, delle delibere richiamate nella del. n. 93/2025, ossia del. n. 12 del 13.2.2024, n. 114/2024 e n. 3/2025, richiamate nell’atto e non conosciute; della del. Commissariale n. 17 del 7.11.2019, ove occorra e nei limiti dell’interesse, ancorché non conosciuta. -di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo. e/o la declaratoria di nullità e/o inefficacia dell’atto di vendita, ove stipulato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio ASI di Lecce n. 93 del 30 giugno 2025, nonché gli ulteriori atti della procedura di asta pubblica e la successiva delibera di rettifica n. 109 del 14 luglio 2025, con domanda eventuale di declaratoria di nullità o inefficacia dell’atto di vendita
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Consorzio ASI di Lecce ha preso atto del verbale d’asta del 16 aprile 2025 e ha approvato l’aggiudicazione definitiva di un capannone sito a Maglie in favore di una società controinteressata. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la delibera n. 109 del 14 luglio 2025, di rettifica della precedente aggiudicazione, reiterando l’impugnazione degli atti presupposti e la domanda eventuale di declaratoria di nullità o inefficacia dell’atto di vendita, ove stipulato. Il testo della sentenza non espone nel dettaglio i vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Prima della trattazione del merito, la ricorrente ha depositato un accordo transattivo regolarmente sottoscritto dalle parti relativo alla controversia e, all’udienza pubblica del 24 giugno 2026, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità degli atti impugnati né le domande relative alla vendita. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione delle circostanze che hanno determinato la pronuncia di rito e della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso; nel caso concreto, essa è stata dichiarata dalla ricorrente dopo la sottoscrizione di un accordo transattivo.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell’intestazione della sentenza, senza una specifica applicazione motivata nel corpo della decisione.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un accordo transattivo relativo alla controversia, accompagnata dalla dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti, con conseguente definizione in rito dell’intero giudizio.
- In presenza di una definizione transattiva della controversia e della conseguente pronuncia di improcedibilità, le spese di lite possono essere compensate in ragione delle circostanze concrete e della peculiarità della questione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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