Sentenza n. 3461/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto dell'amministrazione sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (studente straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano, ha agito contro l'inerzia dell'amministrazione, lamentando il rifiuto dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan di fissare un appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio, previa preiscrizione universitaria. Ha inoltre sollecitato il rilascio del visto. Nelle more del giudizio, l'appuntamento è stato fissato dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di fissazione dell'appuntamento, poiché l'amministrazione ha adottato il comportamento richiesto e ha posto il ricorrente nella condizione di presentare la domanda di visto. Ha invece respinto la pretesa diretta a ottenere dal giudice l'ordine di rilascio del visto, rilevando che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 349/1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, e che l'amministrazione deve fissare tempestivamente l'appuntamento su richiesta dell'interessato. Il rilascio del visto non poteva essere ordinato, trattandosi di potere discrezionale non ancora esercitato dall'amministrazione. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e per l'ingente flusso di domande gravante sull'ambasciata.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
termine di 90 giorni per provvedere
Il termine per la decisione sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda; la previa fissazione dell'appuntamento deve essere assicurata tempestivamente dall'amministrazione su richiesta dell'interessato.
Massime di principio
- Quando la fissazione di un appuntamento consolare costituisce il presupposto necessario per formalizzare una domanda di visto, l'amministrazione è tenuta a fissarlo tempestivamente su richiesta dell'interessato; il termine per provvedere sulla domanda decorre dalla sua effettiva presentazione.
- Se, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione fissa l'appuntamento richiesto e pone l'interessato nella condizione di presentare la domanda, viene meno l'interesse alla decisione su tale specifica inerzia e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
- Il giudice amministrativo non può ordinare il rilascio di un visto quando la domanda non è stata ancora formalmente presentata e il relativo potere discrezionale dell'amministrazione non è stato ancora esercitato.
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