Cassazione Penale, Sentenza n. 29385/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto, ristretto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., aveva chiesto di poter effettuare una fotografia di famiglia con la moglie e la figlia minore, rappresentando che l’iniziativa era nell’esclusivo interesse della minore. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza e il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva poi respinto il reclamo. Con ricorso per cassazione, la difesa deduceva la violazione degli artt. 35-bis e 41-bis Ord. pen. e la nullità per difetto di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse correttamente considerato i principi della Corte costituzionale in tema di vetro divisorio nei colloqui con i minori e tutela del preminente interesse del minore. Si lamentava, in particolare, che il giudice di sorveglianza avesse omesso di valutare la possibilità di autorizzare, per il tempo strettamente necessario alla fotografia, un incontro senza vetro anche con la moglie, con misure di controllo alternative, e che la motivazione fosse illogica laddove richiamava il rischio di future richieste analoghe e negava la deroga per assenza di circostanze peculiari, ignorando proprio le esigenze familiari dedotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo non fondati i vizi denunciati. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente inquadrato il regime del 41-bis e la disciplina della circolare amministrativa, ma che la doglianza difensiva era inconferente perché, nel caso concreto, il colloquio senza vetro con la figlia minore era già stato autorizzato, mentre nessuna autorizzazione era stata rilasciata alla moglie dal Ministro della giustizia, su conforme parere della DDA e dell’amministrazione penitenziaria. La richiesta, dunque, implicava una deroga al divieto di colloquio con la moglie che non poteva essere imposta sulla sola base dell’interesse della minore alla fotografia con entrambi i genitori. La Corte ha inoltre ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valorizzato la possibilità di tutelare l’esigenza della minore attraverso i colloqui già consentiti senza vetro con il padre e tramite la previsione regolamentare che consente fotografie con il genitore, senza che residuassero i denunciati vizi di violazione di legge o di motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen.
norma richiamata dalla difesa come base del reclamo e del controllo giurisdizionale in materia di regime detentivo differenziato
art. 41-bis Ord. pen.
disciplina del regime differenziato; la Corte ribadisce che le modalità dei colloqui e le eventuali deroghe devono essere valutate in funzione delle esigenze di sicurezza proprie del regime speciale
art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), Ord. pen.
la Corte richiama l’interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui il vetro divisorio non è imposto in modo rigido dal testo normativo e possono essere adottate soluzioni alternative adeguate alle specifiche esigenze del caso
art. 17 della circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017
prevede la possibilità di effettuare fotografie con il genitore; la Corte lo usa per escludere la necessità di estendere la deroga anche alla moglie
art. 16 della circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017
regola i colloqui nei locali attrezzati per impedire il passaggio di oggetti, anche mediante vetro a tutta altezza, quale misura ulteriore del regime differenziato
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato solo per l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., la regola del vetro divisorio nei colloqui non ha natura assoluta: il giudice o l’amministrazione possono disporre deroghe puntuali quando siano adeguatamente motivate e quando risultino necessarie per bilanciare in concreto le esigenze di sicurezza con altri interessi costituzionali rilevanti, specie quelli dei minori.
- La deroga al vetro divisorio non può essere pretesa in via automatica sulla base dell’interesse del minore: occorre verificare se l’istanza implichi anche una modifica delle condizioni autorizzative del colloquio con il familiare adulto e se tale modifica sia compatibile con il particolare livello di controllo imposto dal regime speciale.
- Quando il provvedimento di sorveglianza abbia già consentito la modalità di colloquio adeguata all’interesse del minore, la richiesta di ulteriori deroghe finalizzate a realizzare attività accessorie, come una fotografia con entrambi i genitori, può essere legittimamente respinta se comporta un’estensione non giustificata delle facoltà già autorizzate.
- La motivazione del diniego è sufficiente se dà conto della disciplina speciale applicabile, dell’assetto autorizzatorio esistente e delle ragioni per cui le esigenze dedotte possono trovare tutela attraverso misure già consentite, senza necessità di accogliere soluzioni più invasive per il regime di sicurezza.
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