Cassazione Penale, Sentenza n. 25007/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere ex art. 309 c.p.p. per reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura, lamentando che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e l'insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio non potevano essere neutre rispetto alla carcerazione; che i fatti si riferiscono a un periodo breve (settembre-dicembre 2023) e non dimostrano un'attività continuativa di spaccio né l'attualità del pericolo di recidiva; e che il Tribunale non ha adeguatamente motivato perché misure meno afflittive non fossero sufficienti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a scalfire la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva esposto in modo esauriente e logico le ragioni della sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari. La Corte ha richiamato i limiti del Sindacato di legittimità sui fatti e sugli elementi di prova, consolidando che la valutazione prognostica delle esigenze cautelari rimane di competenza del giudice a quo e del tribunale del riesame. Ha altresì ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa il ruolo dell'indagato (intermediario per l'acquisto di ingenti quantità di stupefacente), la professionalità e la pervicacia della condotta, nonché i precedenti specifici, elementi idonei a giustificare la misura carceraria. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Indica la competenza del tribunale del riesame in relazione alla misura cautelare; utilizzato per inquadrare il procedimento di riesame che aveva confermato la custodia cautelare.
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma sostanziale sui reati in materia di stupefacenti, titolo di reato per cui si procede contro l'indagato.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90
Aggravante contestata ed esclusa nel caso; la Corte osserva che l'esclusione dell'aggravante non impedisce che altri elementi giustifichino la custodia cautelare.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiede che il pericolo di reiterazione sia concreto e attuale, desumibile dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato; la Corte richiama la necessità di motivazione rafforzata introdotta dalla legge n. 47/2015 e conferma che il giudizio prognostico spetta al giudice del merito.
legge n. 47/2015
Modifica la disciplina delle misure cautelari rafforzando l'obbligo motivazionale circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari; citata per spiegare il quadro normativo applicabile.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti del direttore dell'istituto penitenziario a seguito del provvedimento; la Corte dispone l'invio di copia al direttore per gli adempimenti di rito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e gli elementi di prova: i giudizi prognostici sulle esigenze cautelari sono riservati al giudice di merito (giudice che dispone la misura e tribunale del riesame).
- Per disporre la misura cautelare per il pericolo di reiterazione è necessario dimostrare non solo la concretezza, ma anche l'attualità del pericolo, ricavabili dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato (comportamenti concreti e precedenti).
- L'esclusione di un'aggravante non annulla automaticamente la possibilità di custodia cautelare se permangono altri elementi (ruolo nell'organizzazione, quantità, modalità professionali, precedenti) che dimostrano pericolosità e attualità del rischio di reiterazione.
- Un arco temporale breve dei fatti non esclude di per sé l'attualità del pericolo di reiterazione: rilevano la qualità delle condotte (es. caratteristiche professionali del traffico), il ruolo svolto e la pervicacia dimostrata.
- Il Tribunale che conferma la misura deve motivare anche perché misure meno afflittive non siano sufficienti; tuttavia, la Corte di legittimità verifica solo la logicità e completezza della motivazione, non la valutazione fattuale in concreto.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile per carenza di specificità delle censure, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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