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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13170/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia che non aveva convalidato l'arresto eseguito il 26/12/2021 per evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 c.p.), sostenendo che il giudice ha erroneamente ritenuto cessata la misura cautelare per il solo effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Il P.M. ha rilevato che, ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p., la misura degli arresti domiciliari continua in esecuzione della condanna (mutando il titolo da cautelare a esecutivo) e ha ricordato che nel caso concreto la pena definitiva era di 2 anni e 10 mesi e che era stato emesso l'ordine di esecuzione del 18/08/2021 che disponeva la prosecuzione della detenzione domiciliare in regime di espiazione pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo che il Tribunale di Reggio Emilia abbia violato la legge collegando la cessazione della misura al solo passaggio in giudicato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui le misure cautelari detentive non si estinguono automaticamente al passaggio in giudicato ma proseguono, se del caso, in esecuzione della condanna (art. 656 c.p.p.), e ha constatato che nel caso specifico la misura era già stata formalmente destinata all'espiazione della pena per effetto dell'ordine di esecuzione. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha accertato la legittimità dell'arresto.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Definisce il reato di evasione; la condotta di allontanarsi ingiustificatamente dal luogo di detenzione domiciliare integra il reato anche dopo il passaggio in giudicato quando permangono i presupposti della restrizione.

  • art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

    Prevede la prosecuzione della misura degli arresti domiciliari in esecuzione della condanna; la misura cautelare detentiva può mutare il proprio titolo in esecutivo senza che ciò ne determini automaticamente l'estinzione.

  • artt. 300 e 303 cod. proc. pen.

    Norme sulle cause di estinzione delle misure cautelari; il passaggio in giudicato non è elencato tra le cause che determinano l'estinzione delle misure cautelari detentive.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 18733 del 09/01/2008 (Andrianò)

    Conferma che l'allontanamento dal luogo di detenzione dopo il passaggio in giudicato può integrare il reato di evasione quando la pena definitiva supera il periodo di custodia cautelare e l'agente non è formalmente libero prima della notifica dell'ordine di esecuzione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011 (Maida)

    Stabilisce il diverso principio per le misure cautelari non detentive: il passaggio in giudicato comporta la cessazione automatica della misura non custodiale (es. obbligo di dimora).

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015 (Morelli)

    Principio secondo cui, quando la questione riguarda una fase esaurita e non è necessaria ulteriore istruttoria di merito, la Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • Il mero passaggio in giudicato di una sentenza di condanna non determina automaticamente l'estinzione delle misure cautelari detentive; tali misure possono proseguire in esecuzione della condanna ai sensi dell'art. 656 c.p.p.
  • L'ipotesi di evasione può sussistere anche se l'allontanamento avviene dopo il passaggio in giudicato, quando la pena definitiva è suscettibile di esecuzione e permane lo stato restrittivo fino alla notifica dell'ordine di esecuzione o alla decisione sull'esecuzione.
  • Le misure cautelari non detentive (per esempio obbligo di dimora) sono, invece, soggette al principio per cui il passaggio in giudicato può comportarne la cessazione di diritto.
  • La conversione o la prosecuzione formale della detenzione domiciliare da cautelare a esecutiva non incide sulla validità del divieto di allontanarsi, che resta il presupposto del reato di evasione.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando la questione di legittimità riguarda atti o fasi ormai esaurite e non necessita di ulteriore accertamento di merito.

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