Cassazione Penale, Sentenza n. 17731/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione del Tribunale di Padova per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Il Procuratore generale denunciava vizio cumulativo della motivazione, richiamando in particolare l'annotazione della Questura di Padova del 19/04/2024, e contestava la valutazione del Tribunale secondo cui il calcio sferrato dall'imputato non sarebbe stato un atto "intenzionalmente violento" ma solo espressione di "volontà di sottrarsi al contatto"; il ricorso sosteneva che la condotta (fuga per sottrarsi a controllo e, una volta raggiunto, un calcio all'agente) integra la condotta tipica di resistenza e che la motivazione di merito era apodittica e arbitraria nella valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata per i vizi di motivazione denunciati e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova in diversa composizione. La Corte ha censurato l'uso di valutazioni generiche e apodittiche del giudice di merito (es. definizione di "equivocità" della vicenda e di "contesto di particolare concitazione") che hanno portato all'arbitraria esclusione della materialità e dell'intenzionalità del gesto (il calcio) quale opposizione all'atto dell'ufficio.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale); nell'atto di impugnazione si fa espresso riferimento alla condotta consistente nella fuga e nel calcio all'agente
La Corte ritiene che gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di resistenza (materialità del gesto di opposizione e volontà di impedire un atto dell'ufficio) risultino non adeguatamente esclusi dal giudice di merito; il calcio, dopo la fuga per sottrarsi al controllo, può integrare la condotta tipica di resistenza
art. 43 cod. pen.
art. 43 cod. pen. (riguardante il dolo e l'elemento soggettivo del reato)
La Corte censura l'esclusione apodittica dell'intenzionalità: il motivo ricorrente sostiene e la Cassazione ritiene che sussistano elementi per inferire il dolo volto ad opporsi all'azione degli operatori, e che il giudice di merito non abbia adeguatamente considerato tale elemento soggettivo
Massime di principio
- La fuga da un controllo di polizia seguita da un'azione fisica (es. calcio) diretta verso un agente raggiungente può costituire materialmente e soggettivamente il reato di resistenza a pubblico ufficiale, se emerge la finalità di impedire o ostacolare l'atto dell'ufficio.
- Il giudice di merito deve motivare con elementi concreti l'esclusione della responsabilità: formule generiche come "contesto di particolare concitazione" o "scomposte manifestazioni della volontà" non sono sufficienti a escludere la materialità o l'intenzionalità del gesto.
- Le annotazioni e gli accertamenti della polizia (es. verbali o annotazioni della Questura) vanno valutati e non possono essere semplicemente bypassati con valutazioni apodittiche; possono costituire elemento probatorio rilevante sulla dinamica e sulla intenzionalità.
- Per escludere il dolo nell'azione oppositiva occorre una motivazione chiara che spieghi perché il gesto non fosse diretto a opporsi all'operato dell'agente (es. prova che si tratti di gesto involontario o incidente), altrimenti si riterrà integrato l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 337 c.p.
- Se la motivazione di assoluzione è viziata per apoditticità o arbitrarietà, la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame in diversa composizione.
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