Cassazione Penale, Sentenza n. 117/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di furto aggravato per avere realizzato un allaccio abusivo all'impianto elettrico condominiale (sottraendo energia destinata a servire l'ascensore), contestando: 1) la qualificazione del fatto come furto anziché appropriazione indebita (art. 646 c.p.); 2) la sussistenza dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento (art. 625, comma 1, n. 2 c.p.); 3) il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la valutazione sulla possibile applicazione della non punibilita per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la qualificazione del fatto come furto (art. 624 c.p.) quando il condomino devia il flusso di energia, a valle del contatore condominiale, per uso esclusivo, escludendo l'applicazione dell'appropriazione indebita. Ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento all'allaccio abusivo di energia elettrica, ritenendo che la condotta tecnica dell'allaccio costituisca mezzo fraudolento anche senza ulteriori stratagemmi aggiuntivi. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale circa le attenuanti generiche (con equivalenza all'aggravante) e ha escluso la non punibilità per particolare tenuità in presenza di offensività e protrazione del fatto con pregiudizio per il condominio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali; resta confermata la pena rideterminata in appello (nove mesi di reclusione e euro 250 di multa) così come operata dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
La Corte interpreta che la deviazione del flusso di energia elettrica, a valle del contatore condominiale, diretta a soddisfare il consumo esclusivo del condomino costituisce furto: l'agente acquista la signoria sulla energia deviata e non si può ritenere che eserciti un potere dispositivo comune sulla stessa.
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (circostanza aggravante: uso del mezzo fraudolento)
L'allaccio abusivo di energia integra l'aggravante del mezzo fraudolento: il congegno tecnico o la modalità di connessione, pur senza ulteriori stratagemmi, presenta sufficiente efficienza offensiva, insidiosità e idoneità a vanificare la difesa del detentore della disponibilità.
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
La norma non è stata ritenuta applicabile quando l'energia, pur transitata dal contatore comune, viene deviata fuori dall'ambito di uso comune per alimentare esclusivamente apparecchi privati: in questo caso si configura furto e non appropriazione indebita, la quale richiede un autonomo potere dispositivo effettivamente esercitato sul bene comune.
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte ha escluso la particolare tenuità in presenza di offensività apprezzabile, protrazione temporale dell'illecito e pregiudizio per il condominio; la norma richiede concreto, modesto grado di offensività e danno per essere applicata.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
La Corte territoriale ha valutato i dati ritenuti significativi ai sensi dell'art. 133 nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nella comparazione tra aggravanti e attenuanti; la Cassazione ha ritenuto tale valutazione congrua e nel perimetro del sindacato di legittimità.
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
I motivi invocati dalla difesa sono stati esaminati nei termini previsti dall'art. 606; la Corte ha ritenuto i motivi in gran parte infondati o inammissibili per mancato confronto con la motivazione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese della cassazione)
In caso di rigetto del ricorso, la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali di cassazione.
Massime di principio
- Quando un condomino devia il flusso di energia a valle del contatore comune per uso esclusivo, la condotta va qualificata come furto (art. 624 c.p.) e non come appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
- L'allaccio abusivo di energia elettrica integra l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento: non è necessario un ulteriore stratagemma volto a nascondere l'accaduto, poiché la modalità tecnica dell'allaccio è di per sé idonea a sorprendere la difesa del detentore.
- L'applicazione della non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione concreta dell'offensività, della durata e del pregiudizio: furti protratti o con danno apprezzabile escludono la tenuità.
- La distinzione tra furto e appropriazione indebita dipende dal livello di disponibilità effettiva sul bene comune: se il singolo esercita un'autonoma, legittima fruizione nei limiti del servizio comune si può prospettare appropriazione, ma la deviazione del flusso per uso esclusivo configura sottrazione e quindi furto.
- Le valutazioni del giudice di merito circa la sussistenza di aggravanti/attenuanti e la quantificazione della pena hanno ampio margine di apprezzamento e sono sindacabili in cassazione solo per vizi di legge o di motivazione rilevanti.
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