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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10770/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione l’IVA esposta su alcune fatture emesse nel 2017 da una società appaltatrice nei confronti di altra società, ritenendo non applicabile il regime del reverse charge alle prestazioni rese in favore di un contraente generale cui era stata affidata la totalità dei lavori. La contribuente ha impugnato l’atto davanti al giudice tributario, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto il ricorso. In cassazione la società ha proposto un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 53 del d.lgs. 546/1992, 342 c.p.c. e 14 disp. prel. c.c., sostenendo che la CTR avesse dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità e che tale statuizione fosse errata, oltre a censurare la decisione per le norme invocate. L’Agenzia ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la CTR non aveva affatto dichiarato inammissibile l’appello, ma ne aveva invece espressamente ritenuto l’ammissibilità, giudicandolo però infondato nel merito. Il motivo di ricorso era dunque costruito su un presupposto inesistente. Inoltre, la ricorrente non aveva impugnato tutte le rationes decidendi poste a base del rigetto dell’appello, omettendo di censurare anche le autonome ragioni di merito che sorreggevano la decisione; ciò determina inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso, ma il mezzo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un presupposto non corrispondente alla decisione impugnata e perché non ha colpito tutte le rationes decidendi.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di specificità dell’appello; la Corte ha escluso che la CTR avesse dichiarato l’inammissibilità dell’appello e ha quindi respinto la censura.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito di specificità dell’impugnazione; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza perché la sentenza d’appello non si è basata su una declaratoria di inammissibilità.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo, ma non è stato ritenuto idoneo a sorreggere la censura formulata.

  • art. 17, comma 6, d.P.R. 633/1972

    Citatо nella motivazione della CTR come disposizione ritenuta non applicabile alle prestazioni rese nei confronti di un contraente generale cui sia affidata dal committente la totalità dei lavori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito respinge l’impugnazione con una decisione fondata su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes idonee a sorreggere il decisum; l’omessa censura anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando muove da un presupposto fattuale o processuale inesistente nella sentenza impugnata, come l’erronea attribuzione al giudice di merito di una dichiarazione di inammissibilità che non è stata resa.
  • La censura contro una decisione di merito non può limitarsi a contestare solo una pretesa statuizione preliminare, se la sentenza impugnata ha invece esaminato e deciso anche nel merito le questioni devolute.
  • Nel processo tributario, la doglianza sulla specificità dell’appello non è utile se la sentenza di secondo grado non ha effettivamente fondato il rigetto su un vizio di inammissibilità, ma su autonome ragioni di infondatezza nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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