Ordinanza n. 185/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’ottemperanza - del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria n. 668/2018 del 25.07.2018 e pubblicato il 27.07.2018 in riferimento al ricorso per ingiunzione di pagamento iscritto al n.2420/2018 R.G. proposto dalla ricorrente contro il Comune di Reggio Calabria (C.F. 00136380805) - Ufficio Decreto Reggio L. 246/1989; - nonché per l’esecuzione, previa eventuale revoca e/o sostituzione del commissario ad acta e/o del funzionario delegato, della sentenza di questo TAR n. 696 del 18.11.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo e della sentenza del TAR che aveva ordinato al Comune di darvi esecuzione, nonché richiesta di sostituzione del commissario ad acta
Esito
La controversia
La società ha promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Reggio Calabria n. 668/2018 e della sentenza del TAR Calabria n. 696/2024, con eventuale revoca o sostituzione del commissario ad acta o del funzionario delegato. La sentenza del TAR aveva ordinato al Comune di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, i provvedimenti necessari per dare esecuzione al decreto ingiuntivo, nominando il Prefetto di Reggio Calabria quale commissario ad acta, con facoltà di delega, in caso di ulteriore inadempienza. Il commissario ad acta delegato dal Prefetto aveva chiesto una proroga, concessa per sessanta giorni, ma successivamente non aveva depositato comunicazioni sull'attività svolta e sull'espletamento dell'incarico. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle conseguenti determinazioni, inclusa l'eventuale sostituzione del commissario.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso sulla richiesta di sostituzione o revoca del commissario ad acta né sulla definitiva esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza. In via istruttoria ha ordinato al commissario ad acta delegato dal Prefetto di Reggio Calabria di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione documentata sull'attività svolta sino a quel momento per adempiere all'incarico. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026, nella quale sarà esaminato anche il distinto ricorso R.G. n. 166/2024.
Norme richiamate
adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al decreto ingiuntivo
La sentenza di ottemperanza ha individuato, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., le misure necessarie per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnando un termine all'amministrazione e nominando un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempienza.
artt. 2 e 3 e ss. l. 246/1989
Le disposizioni sono richiamate quale base normativa della funzione del Sindaco quale funzionario delegato nell'ambito del Decreto Reggio.
domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a.
La norma è richiamata esclusivamente in relazione all'elezione del domicilio fisico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta nominato per assicurare l'esecuzione del giudicato non documenta l'attività svolta dopo la scadenza della proroga concessa, il giudice può disporre preliminarmente il deposito di una relazione documentata, rinviando a una successiva camera di consiglio le determinazioni sulla prosecuzione dell'incarico o sulla sua eventuale sostituzione.
- La richiesta di sostituzione o revoca del commissario ad acta non deve essere decisa senza previa acquisizione di informazioni sull'attività concretamente svolta e sugli eventuali adempimenti già compiuti nell'esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
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