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Sentenza

Sentenza del 16/03/2021 n. 7300 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di un p.v.c. della Guardia di Finanza (verifica periodo 1/1/2004-11/2/2009) l'Agenzia notificò avvisi di accertamento relativi al 2005: contestata indebita deduzione di costi IRES/IRAP per Euro 6.250.135,00 (maggior reddito consolidato Euro 2.062.545,00), indetraibilità IVA per Euro 1.250.027,00, maggior IRAP Euro 265.631,00 e sanzione cumulata Euro 1.875.040,00. L'accertamento si fondava su indagini penali che descrivevano un meccanismo di fatture per operazioni inesistenti (società cartiere, distributori filtro e rivendite estere) finalizzato a creare finti crediti IVA.

La decisione

In primo grado (CTP Milano) il ricorso fu parzialmente accolto: IVA confermata, IRAP annullata. In appello (CTR Lombardia) l'Ufficio ottenne conferma dell'accertamento sia per IVA sia per IRAP (CTR ritenne provata la frode e l'assenza di buona fede, facendo ricorso all'art.109 TUIR per la ripresa dei costi). In Cassazione i due ricorsi della contribuente furono riuniti: uno (n. 21217/2013) respinto integralmente; nell'altro (n. 21224/2013) la Corte accolse il 10° motivo riconoscendo l'applicabilità retroattiva, in favore del contribuente, del Decreto Legge n.16/2012 (conv. L.44/2012, art.8, comma 2) nella parte in cui esclude dalla base imponibile i componenti positivi direttamente afferenti a spese non effettivamente sostenute entro i limiti dei costi non ammessi in deduzione. Su questo punto la Corte ha cassato e rinviato ad altra sezione della CTR per nuovo esame. Per il resto i motivi di impugnazione furono rigettati e l'accertamento sostanzialmente confermato.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000

    Termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso dopo la ricezione del p.v.c.; se rispettato l'atto non è automaticamente nullo e non impone un obbligo formale di confutare punto per punto la memoria difensiva nell'avviso di accertamento

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

    Consente all'Amministrazione di fondare la contestazione di operazioni inesistenti su presunzioni semplici; tali presunzioni, se gravi, precise e concordanti, possono far ricadere sull'odierno contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la buona fede ai fini dell'indetraibilità dell'IVA

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)

    Richiama i requisiti di deducibilità (inerenza, documentazione, effettività); la CTR ha fondato su tale norma la ripresa a tassazione dei costi ritenuti non inerenti/inesistenti

  • Legge n. 537 del 1993

    Disciplina il divieto di deduzione per spese collegate a delitti: la Corte ha osservato che la questione non si risolve automaticamente con l'archiviazione penale e che la norma è integrata/competuta dalla disciplina successiva (DL 16/2012) ove favorevole

  • Decreto-Legge n. 16 del 2012, convertito L. n.44 del 2012

    Ius superveniens applicabile retroattivamente in favore del contribuente: per operazioni oggettivamente inesistenti i componenti positivi direttamente afferenti a spese non effettivamente scambiate non concorrono alla formazione del reddito rettificato, nei limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione; spettando al contribuente dimostrare la diretta afferenza dei ricavi ai costi fittizi

  • Decreto Legislativo n. 472 del 1997

    Disciplina sanzioni amministrative tributarie: la Corte conferma che la responsabilità sanzionatoria prescinde dalla prova del dolo, gravando sul contribuente l'onere di provare l'assenza di colpa per ottenere l'esenzione

  • Decreto Legislativo n. 446 del 1997

    Norme relative a IRAP/applicazione; la CTR ha utilizzato tali disposizioni per giustificare la ripresa a tassazione ai fini IRAP e l'imputazione nel consolidato

  • Codice Civile

    Regola le presunzioni: la Corte ha richiamato i criteri della gravità, precisione e concordanza per valutare gli indizi a fondamento dell'accertamento di operazioni inesistenti

  • Codice di Procedura Civile

    Limita le ragioni di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato rigidamente i criteri di ammissibilità e il nuovo perimetro del sindacato di motivazione (n.5) introdotto dalla novella del 2012

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione fornisce presunzioni semplici gravi, precise e concordanti (art.54 DPR 633/1972), l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la buona fede.
  • L'archiviazione penale non determina automaticamente l'irrilevanza degli elementi contabili ai fini tributari: accertamenti fiscali possono essere fondati su prove administrative e indizi raccolti in sede di verifica.
  • Il Decreto-Legge n.16/2012 (conv. L.44/2012, art.8, comma 2) si applica retroattivamente a favore del contribuente: per operazioni oggettivamente inesistenti è possibile escludere dalla base imponibile i ricavi direttamente afferenti ai costi fittizi, purché il contribuente provi la diretta afferenza.
  • L'Amministrazione non è tenuta, salvo disposizioni di legge speciali, a confutare punto per punto in motivazione tutte le deduzioni difensive; l'avviso deve comunque indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche sufficienti a consentire il contraddittorio e l'impugnazione.
  • In tema di IVA, la detrazione è negata quando manca la buona fede dell'operatore e le operazioni risultano fraudolente; la valutazione della buona fede e dell'insieme indiziario è di competenza del giudice di merito e limitatamente sindacabile in Cassazione.
  • Per l'applicazione delle sanzioni tributarie grava sul contribuente provare l'assenza di colpa/incolpevole ignoranza; la semplice deduzione di assenza dell'elemento soggettivo è insufficiente senza prova concreta.
  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove e dell'insieme indiziario è molto limitato: le doglianze devono inquadrare vizi di diritto o manifesta illogicità/assenza assoluta di motivazione per essere accolte.

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