Sentenza del 16/03/2021 n. 7300 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di un p.v.c. della Guardia di Finanza (verifica periodo 1/1/2004-11/2/2009) l'Agenzia notificò avvisi di accertamento relativi al 2005: contestata indebita deduzione di costi IRES/IRAP per Euro 6.250.135,00 (maggior reddito consolidato Euro 2.062.545,00), indetraibilità IVA per Euro 1.250.027,00, maggior IRAP Euro 265.631,00 e sanzione cumulata Euro 1.875.040,00. L'accertamento si fondava su indagini penali che descrivevano un meccanismo di fatture per operazioni inesistenti (società cartiere, distributori filtro e rivendite estere) finalizzato a creare finti crediti IVA.
La decisione
In primo grado (CTP Milano) il ricorso fu parzialmente accolto: IVA confermata, IRAP annullata. In appello (CTR Lombardia) l'Ufficio ottenne conferma dell'accertamento sia per IVA sia per IRAP (CTR ritenne provata la frode e l'assenza di buona fede, facendo ricorso all'art.109 TUIR per la ripresa dei costi). In Cassazione i due ricorsi della contribuente furono riuniti: uno (n. 21217/2013) respinto integralmente; nell'altro (n. 21224/2013) la Corte accolse il 10° motivo riconoscendo l'applicabilità retroattiva, in favore del contribuente, del Decreto Legge n.16/2012 (conv. L.44/2012, art.8, comma 2) nella parte in cui esclude dalla base imponibile i componenti positivi direttamente afferenti a spese non effettivamente sostenute entro i limiti dei costi non ammessi in deduzione. Su questo punto la Corte ha cassato e rinviato ad altra sezione della CTR per nuovo esame. Per il resto i motivi di impugnazione furono rigettati e l'accertamento sostanzialmente confermato.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000
Termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso dopo la ricezione del p.v.c.; se rispettato l'atto non è automaticamente nullo e non impone un obbligo formale di confutare punto per punto la memoria difensiva nell'avviso di accertamento
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
Consente all'Amministrazione di fondare la contestazione di operazioni inesistenti su presunzioni semplici; tali presunzioni, se gravi, precise e concordanti, possono far ricadere sull'odierno contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la buona fede ai fini dell'indetraibilità dell'IVA
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
Richiama i requisiti di deducibilità (inerenza, documentazione, effettività); la CTR ha fondato su tale norma la ripresa a tassazione dei costi ritenuti non inerenti/inesistenti
Legge n. 537 del 1993
Disciplina il divieto di deduzione per spese collegate a delitti: la Corte ha osservato che la questione non si risolve automaticamente con l'archiviazione penale e che la norma è integrata/competuta dalla disciplina successiva (DL 16/2012) ove favorevole
Decreto-Legge n. 16 del 2012, convertito L. n.44 del 2012
Ius superveniens applicabile retroattivamente in favore del contribuente: per operazioni oggettivamente inesistenti i componenti positivi direttamente afferenti a spese non effettivamente scambiate non concorrono alla formazione del reddito rettificato, nei limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione; spettando al contribuente dimostrare la diretta afferenza dei ricavi ai costi fittizi
Decreto Legislativo n. 472 del 1997
Disciplina sanzioni amministrative tributarie: la Corte conferma che la responsabilità sanzionatoria prescinde dalla prova del dolo, gravando sul contribuente l'onere di provare l'assenza di colpa per ottenere l'esenzione
Decreto Legislativo n. 446 del 1997
Norme relative a IRAP/applicazione; la CTR ha utilizzato tali disposizioni per giustificare la ripresa a tassazione ai fini IRAP e l'imputazione nel consolidato
Codice Civile
Regola le presunzioni: la Corte ha richiamato i criteri della gravità, precisione e concordanza per valutare gli indizi a fondamento dell'accertamento di operazioni inesistenti
Codice di Procedura Civile
Limita le ragioni di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato rigidamente i criteri di ammissibilità e il nuovo perimetro del sindacato di motivazione (n.5) introdotto dalla novella del 2012
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fornisce presunzioni semplici gravi, precise e concordanti (art.54 DPR 633/1972), l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la buona fede.
- L'archiviazione penale non determina automaticamente l'irrilevanza degli elementi contabili ai fini tributari: accertamenti fiscali possono essere fondati su prove administrative e indizi raccolti in sede di verifica.
- Il Decreto-Legge n.16/2012 (conv. L.44/2012, art.8, comma 2) si applica retroattivamente a favore del contribuente: per operazioni oggettivamente inesistenti è possibile escludere dalla base imponibile i ricavi direttamente afferenti ai costi fittizi, purché il contribuente provi la diretta afferenza.
- L'Amministrazione non è tenuta, salvo disposizioni di legge speciali, a confutare punto per punto in motivazione tutte le deduzioni difensive; l'avviso deve comunque indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche sufficienti a consentire il contraddittorio e l'impugnazione.
- In tema di IVA, la detrazione è negata quando manca la buona fede dell'operatore e le operazioni risultano fraudolente; la valutazione della buona fede e dell'insieme indiziario è di competenza del giudice di merito e limitatamente sindacabile in Cassazione.
- Per l'applicazione delle sanzioni tributarie grava sul contribuente provare l'assenza di colpa/incolpevole ignoranza; la semplice deduzione di assenza dell'elemento soggettivo è insufficiente senza prova concreta.
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove e dell'insieme indiziario è molto limitato: le doglianze devono inquadrare vizi di diritto o manifesta illogicità/assenza assoluta di motivazione per essere accolte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 mar 2021Sentenza del 16/03/2021 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 16 mar 2021Sentenza del 16/03/2021 n. 39 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 16 mar 2021Sentenza del 16/03/2021 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 16 mar 2021Sentenza del 16/03/2021 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 16 mar 2021Sentenza del 16/03/2021 n. 7295 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 mar 2021Sentenza del 16/03/2021 n. 7296 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →