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Sentenza

Sentenza n. 3212/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 16875/2025,

Giustizia amministrativa202600189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto l'istanza di accesso difensivo agli atti relativi all'etilometro utilizzato per la contestazione di un illecito amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il privato aveva chiesto l'accesso ai fini difensivi a un'ampia documentazione relativa all'etilometro utilizzato nei suoi confronti, comprendente il libretto metrologico, l'istanza e l'atto di omologazione, i report delle verifiche, prove, visita primitiva, revisioni periodiche e riparazioni, il manuale di istruzioni, la data di costruzione e la stampa rilasciata dallo strumento. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che l'Amministrazione avrebbe potuto differire l'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, l. 241/1990 o trasmettere l'istanza all'Amministrazione competente ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.P.R. 184/2006, con esclusione di alcuni documenti già depositati. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo la violazione degli artt. 22 e 24, comma 3, l. 241/1990, sostenendo il difetto di strumentalità difensiva e il carattere emulativo della richiesta limitatamente ai documenti diversi dal libretto metrologico. Secondo il Ministero, le informazioni richieste sarebbero già contenute nel libretto metrologico e nel certificato di omologazione, già osteso. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e delle nuove deduzioni, nonché la sua infondatezza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello ammissibile, poiché la parte soccombente conserva l'interesse a ottenere la riforma parziale della sentenza e il rigetto parziale dell'istanza di accesso. Ha inoltre qualificato l'asserito carattere emulativo della richiesta come mera difesa, e non come domanda o eccezione in senso tecnico, escludendone la preclusione ai sensi dell'art. 104 c.p.a. Nel merito, ha respinto l'appello. La documentazione richiesta non può essere ritenuta aprioristicamente priva di rilevanza difensiva: il libretto metrologico, previsto per gli strumenti di misura dall'art. 4, comma 12, d.m. 21 aprile 2017, n. 93, contiene numerose informazioni relative allo strumento, alle verifiche, alle riparazioni e alle scadenze, ma non necessariamente esaurisce tutta la documentazione richiesta, come dimostrato dal manuale di istruzioni. Non è quindi ravvisabile un intento emulativo. In sede di esecuzione della sentenza, il Ministero può comunque indicare quali documenti e informazioni siano già effettivamente contenuti nel libretto metrologico, così da rendere superflua l'ostensione duplicativa di ulteriore documentazione. La sentenza di primo grado è stata confermata; le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e per il rigetto delle eccezioni pregiudiziali dell'appellato.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    La richiesta di accesso difensivo deve presentare una possibile rilevanza rispetto alle esigenze di tutela giurisdizionale del richiedente; nel caso concreto tale rilevanza non è stata esclusa in relazione alla documentazione sull'etilometro.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    Non è stata ritenuta dimostrata l'assenza di strumentalità difensiva né il carattere emulativo dell'istanza di accesso.

  • art. 24, comma 4, l. 241/1990

    l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento

    Il TAR aveva richiamato il potere di differimento come misura preferibile al diniego; il Consiglio di Stato ha confermato la decisione senza svolgere un'ulteriore analisi autonoma della disposizione.

  • art. 104 c.p.a.

    La deduzione sul carattere emulativo dell'istanza è stata qualificata come mera difesa, non soggetta al divieto di nuove domande o eccezioni in appello.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 184/2006

    Il TAR aveva ritenuto che l'istanza potesse essere trasmessa all'Amministrazione competente; il Consiglio di Stato ha deciso l'appello confermando la sentenza.

  • art. 4, comma 12, d.m. 21 aprile 2017, n. 93

    Gli strumenti di misura devono essere dotati di libretto metrologico contenente le informazioni minime indicate nell'Allegato V, comprese quelle relative all'identificazione dello strumento, alla fabbricazione, alla messa in servizio, alle riparazioni e alle verifiche periodiche; tali informazioni possono in parte assorbire la documentazione richiesta, senza necessariamente esaurirla.

  • Allegato V d.m. 21 aprile 2017, n. 93

    Individua le informazioni minime che devono risultare dal libretto metrologico degli strumenti di misura.

Massime di principio

  • Nell'accesso difensivo, la possibile rilevanza della documentazione richiesta non può essere esclusa per il solo fatto che alcune informazioni siano già contenute in un documento previamente osteso: occorre verificare se la documentazione ulteriore contenga dati autonomi utili alla tutela giurisdizionale.
  • Il libretto metrologico di uno strumento di misura può assorbire solo in parte la documentazione relativa allo strumento; non necessariamente sostituisce documenti ulteriori, quali il manuale di istruzioni o gli atti tecnici di omologazione e verifica.
  • La richiesta di accesso non assume carattere emulativo quando, alla luce del contenuto dei documenti richiesti, non possa escludersi una loro possibile utilità difensiva; la mera ampiezza della richiesta non è sufficiente a dimostrarne l'abuso.
  • In sede di esecuzione di una decisione favorevole sull'accesso, l'amministrazione può indicare quali informazioni siano già effettivamente contenute nei documenti ostesi, evitando l'ostensione duplicativa di documentazione che non aggiunga dati ulteriori.
  • In appello è ammissibile la riforma parziale di una decisione favorevole all'accesso, poiché la parte soccombente conserva interesse a ottenere il rigetto limitatamente a una parte della documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAppello
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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