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Sentenza

Sentenza n. 733/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202401460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'assunzione nei ruoli della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 20/1999, successivamente reiterato con un secondo diniego impugnato mediante motivi aggiunti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il primo diniego e, con motivi aggiunti, il successivo diniego con cui l'amministrazione regionale aveva respinto la sua istanza di assunzione obbligatoria ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 20/1999. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e conseguente lesione del contraddittorio procedimentale. Ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 4 e 20 della l.r. n. 20/1999, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, sostenendo che la documentazione prefettizia prodotta attestasse la sua qualità di vittima di reati estorsivi commessi per finalità mafiose e fosse sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti per l'assunzione. Infine, ha dedotto l'irragionevolezza del diniego e la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, assumendo che l'amministrazione avesse fondato il rigetto su una distinzione meramente terminologica tra qualificazioni sostanzialmente equivalenti. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza delle domande.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare le censure relative alla violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, alla sussistenza dei requisiti sostanziali e all'irragionevolezza del diniego. Il giudice ha ritenuto che l'art. 4 della l.r. n. 20/1999, imponendo alle amministrazioni di assumere i soggetti individuati dalla norma quando ricorrano i presupposti richiesti, non attribuisca alcun margine di discrezionalità amministrativa nella concessione del beneficio. La posizione del richiedente è pertanto qualificabile come diritto soggettivo all'assunzione, la cui tutela spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Il TAR ha fatto salva, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., la facoltà di riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione e ha compensato integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 4 l.r. n. 20/1999

    sono tenuti, a richiesta, ad assumere

    La disposizione configura, in presenza dei requisiti previsti, un obbligo vincolato di assunzione a carico delle amministrazioni, senza margini di discrezionalità nella concessione del beneficio; la posizione del richiedente è quindi un diritto soggettivo.

  • art. 20 l.r. n. 20/1999

    È stata richiamata dal ricorrente quale disposizione asseritamente violata, ma la sentenza non ne sviluppa uno specifico contenuto interpretativo.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La norma è stata invocata dal ricorrente per l'omessa comunicazione dei motivi ostativi; la relativa censura non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; tale criterio è applicabile alla pretesa di assunzione oggetto del giudizio.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine di legge.

Massime di principio

  • Quando una disposizione regionale impone all'amministrazione di procedere all'assunzione dei soggetti individuati dalla legge in presenza di requisiti predeterminati, senza attribuire alcun margine di scelta sull'an del beneficio, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
  • Le controversie aventi a oggetto il riconoscimento del diritto all'assunzione obbligatoria nei ruoli di una pubblica amministrazione, quando il beneficio sia vincolato dalla legge, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.
  • Il giudice amministrativo, una volta accertato che la pretesa azionata riguarda un diritto soggettivo devoluto alla giurisdizione ordinaria, deve dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione senza esaminare le censure attinenti alla legittimità del diniego amministrativo.
  • La declinatoria di giurisdizione non preclude la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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