Cassazione Penale, Sentenza n. 39171/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione di legge per difetto di correlazione tra il patto di concordato (richiesta congiunta delle parti di applicazione della pena) e la sentenza del GIP, la quale non riportava il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur essendo tale beneficio stato richiesto dal difensore e assentito dal Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: valutando che non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 620 lett. i cod. proc. pen. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla concessione della sospensione condizionale della pena e ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Foggia in data 14 gennaio 2022, disponendo che dopo le parole "anni uno di reclusione" si aggiungano le parole "con la concessione della sospensione condizionale della pena". Con ciò è stato riconosciuto al ricorrente il beneficio richiesto.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. in l. n. 26 del 2019
Norma che identificava il reato per il quale è stata concordata l'applicazione della pena; la condanna è stata irrogata in base a questa disposizione tramite patteggiamento.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Il dispositivo della sentenza emessa ex art. 444 deve rispecchiare il contenuto dell'accordo e può essere corretto se contiene omissioni materiali rispetto al patto.
art. 620 lett. i cod. proc. pen.
Consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di intervenire correggendo errori materiali e applicando quanto richiesto dalle parti senza rinvio; è la base giuridica dell'annullamento senza rinvio e della correzione del dispositivo nel caso di omissione della concessione della sospensione condizionale.
Massime di principio
- Se in sede di patteggiamento le parti richiedono specifici benefici (es. sospensione condizionale della pena), il dispositivo della sentenza deve espressamente recepirli; l'omissione configura difetto di correlazione tra patto e sentenza.
- Quando la rettifica richiesta riguarda un errore materiale o una omissione che non richiede nuovi accertamenti di fatto, la corte d'appello può annullare senza rinvio e ordinare la correzione ex art. 620 lett. i cod. proc. pen.
- Il consenso del Pubblico Ministero al riconoscimento di un beneficio rafforza la posizione del ricorrente: se la concessione è stata richiesta e accolta in sede di patteggiamento, la sua esclusione dal dispositivo è normalmente sanabile in sede di impugnazione.
- Per evitare tali impugnazioni è buona prassi, al termine dell'udienza di patteggiamento, verificare puntualmente che il dispositivo della sentenza riporti tutte le concessioni e i benefici concordati; in caso di omissione, proporre tempestivamente rimedio (impugnazione ovvero istanza di correzione quando ammessa).
- La correzione del dispositivo mira a restituire coerenza tra l'accordo negoziale tra le parti e l'atto giudiziale: la Corte non entra nel merito della valutazione di fatti già definiti se la rettifica è meramente formale o materiale.
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