Sentenza n. 4796/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 250.2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.03.2025, e notificata il 18.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 250/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 10 marzo 2025 e notificata al Ministero il 18 marzo 2025. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva accertato il diritto del ricorrente alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e condannato il Ministero a renderla disponibile, o a fornire un beneficio equipollente. Nonostante la notificazione, l’Amministrazione non aveva adempiuto; era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale adempimento sostitutivo e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 18 marzo 2025 e che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso; ha inoltre accertato la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza il 23 luglio 2026. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, salvo che abbia già adempiuto nelle more. In caso di persistente inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta del ricorrente; il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, i capitoli di bilancio specifici e il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è dovuto al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
Parte ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento indicato in epigrafe, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio– Sezione Lavoro ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa in concreto fruire.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato che ha riconosciuto il diritto alla carta docente e imposto al Ministero di renderla concretamente fruibile.
La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta - a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore dei ricorrenti, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
Accertati il giudicato e l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro il termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Risulta infatti dagli atti di causa che: - la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 18.3.2025; - è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;
Per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine era trascorso inutilmente.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può procedere utilizzando gli specifici capitoli di bilancio e il meccanismo del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione e questa non vi ha dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni.
- Accertato l’inadempimento di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può imporre all’Amministrazione un termine per l’esecuzione integrale e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, fissando un termine per l’intervento sostitutivo decorrente dalla richiesta dell’interessato.
- Qualora l’Amministrazione debitrice sia priva di fondi sufficienti, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti dovuti e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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