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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21303/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 21 giugno 1999 al 29 novembre 2008. La lavoratrice ha ottenuto nei giudizi di merito, in riforma parziale della sentenza di primo grado, la rideterminazione in euro 46.179,69 del compenso per lavoro straordinario ritenuto dovuto dalla datrice di lavoro. La ricorrente ha impugnato la decisione con quattro motivi: (1) deducendo violazione di norme sostanziali e processuali sul lavoro straordinario, sull’onere della prova e sul contenuto del ricorso introduttivo, sostenendo che il credito fosse stato riconosciuto senza prova rigorosa e sulla base di allegazioni generiche, prive dell’indicazione analitica delle ore straordinarie, del loro collocamento temporale e di conteggi adeguatamente esplicitati; (2) lamentando violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per preteso errore di percezione del materiale probatorio, poiché la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione su prove inesistenti o comunque non riferibili con precisione all’intero arco temporale dedotto, mancando a suo dire la prova dello straordinario per tutti gli anni e per tutte le festività, sabati e domeniche; (3) deducendo violazione delle norme sul regime di tutela reale/obbligatoria e sulla determinazione della soglia dimensionale dell’impresa, contestando il criterio di computo dei dipendenti adottato per negare la stabilità occupazionale; (4) denunciando la mancata declaratoria di prescrizione dei crediti retributivi anteriori al quinquennio rispetto alla notifica dell’atto introduttivo, sostenendo che il termine dovesse operare dal 24 giugno 2011 all’indietro fino al 21 giugno 1999. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: ha escluso la dedotta nullità del ricorso introduttivo perché la relativa eccezione non risultava proposta nei gradi di merito; ha affermato che la valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio e l’apprezzamento delle testimonianze appartengono al giudice di merito e non sono rivalutabili in cassazione; ha ritenuto generica e non autosufficiente la censura sui conteggi per mancata specificazione dei documenti e per omessa contestazione della consulenza in appello; ha confermato il criterio secondo cui, ai fini della stabilità dimensionale, va considerata la normale occupazione dell’impresa e non le assunzioni contingenti e stagionali, trattandosi di accertamento di fatto; ha infine osservato che, anche ipotizzando il decorso della prescrizione da un anno successivo, il termine sarebbe comunque stato interrotto dalla notifica del ricorso del 24 giugno 2011. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto alla lavoratrice il compenso per lavoro straordinario, reputando non scrutinabili in sede di legittimità le censure dirette a contestare la valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d’appello. Ha inoltre ritenuto corretto il criterio di computo del personale ai fini della stabilità dimensionale dell’impresa e non fondata la doglianza sulla prescrizione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2107 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di lavoro straordinario; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ma richiama il tema nel contesto della prova del diritto al compenso

  • art. 2108 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di compenso per lavoro straordinario; la Corte lo menziona solo nel quadro delle doglianze

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la prova del lavoro straordinario e, nel terzo e quarto motivo, per la prova della dimensione aziendale e della prescrizione; la Corte ribadisce che l’apprezzamento dell’onere probatorio è di fatto e non è rivalutabile in cassazione

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo senza autonoma elaborazione da parte della Corte

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa omissioni decisorie rilevanti

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare il preteso errore percettivo e la valutazione delle prove; la Corte precisa che non è deducibile in cassazione una diversa lettura del materiale istruttorio quando la censura investe in realtà la valutazione di attendibilità e congruenza delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare il convincimento del giudice di merito; la Corte afferma che la valutazione delle prove appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente motivata

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato per asserita nullità del ricorso introduttivo nel rito del lavoro; la Corte dichiara la doglianza inammissibile perché non dedotta nei gradi di merito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, richiamata per i motivi di diritto dedotti

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura sull’errore di percezione e sulle prove asseritamente inesistenti

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato per il motivo sulla dimensione dell’impresa e sul vizio motivazionale

  • art. 2935 c.c.

    richiamato in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi

  • art. 2948 c.c.

    richiamato per la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi

  • art. 8 L. 15 luglio 1966, n. 604

    richiamato dalla ricorrente nel tema della dimensione dell’impresa e delle conseguenze sul regime di tutela applicabile

  • art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla stabilità dimensionale dell’azienda e alla disciplina della tutela contro il licenziamento

  • art. 35 L. 20 maggio 1970, n. 300

    richiamato con riferimento al computo dei dipendenti e alla stabilità dell’impresa

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto quando la sentenza di merito abbia motivato in modo logico e coerente l’apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La doglianza di errore di percezione ex art. 115 c.p.c. non è configurabile se la censura, in realtà, mira a contestare il giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze compiuto dal giudice di merito.
  • Nel processo del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per genericità delle allegazioni deve essere tempestivamente dedotta; se non viene fatta valere nei gradi di merito, la censura è inammissibile in cassazione.
  • Le contestazioni sui conteggi e sulla quantificazione del credito sono inammissibili se il ricorso non indica specificamente i documenti e gli elaborati contestati e non risulta che la relativa questione sia stata sollevata in appello.
  • Ai fini dell’accertamento della consistenza dimensionale dell’impresa, rileva la normale occupazione dell’azienda in relazione al periodo precedente il licenziamento, non le oscillazioni meramente contingenti o stagionali del personale.
  • La prescrizione dei crediti di lavoro deve essere valutata alla luce della concreta decorrenza e degli eventuali atti interruttivi; ove il termine, anche ipoteticamente decorrente da un certo anno, sia interrotto da un atto notificato entro il quinquennio, la relativa eccezione non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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