Cassazione Penale, Ordinanza n. 06876/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 aprile 2024, con la quale era stata affermata la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di ricettazione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento della condanna, contestando l'identificazione dell'imputato come autore del reato e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura delle risultanze probatorie già valutate e respinte in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il primo motivo di ricorso mirasse a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, attività estranea al sindacato di legittimità, e che non fossero stati indicati specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
È il titolo del delitto contestato, richiamato come ricettazione; la Corte non ne affronta gli elementi costitutivi, ma rileva solo che la censura investe la prova della responsabilità per tale reato.
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente attraverso la doglianza di violazione di legge e difetto di motivazione; la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del fatto e della prova.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova e alternativa lettura delle prove quando la censura si risolva nella mera riproposizione di doglianze di fatto già esaminate e disattese in appello.
- La deduzione di vizio di motivazione è ammissibile solo se individua specifici travisamenti di emergenze processuali o reali lacune argomentative, non essendo sufficiente contestare in modo generico l'attendibilità della ricostruzione dei giudici di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni riconducibili alla manifesta infondatezza o alla estraneità dei motivi al perimetro del sindacato di legittimità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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