Corte di giustizia, Sentenza C-416/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018. — Commissione europea contro Repubblica francese. — Inadempimento di uno Stato – Articoli 49 e 63 TFUE nonché articolo 267, terzo comma, TFUE – Imposizione a catena – Differenza di trattamento in funzione dello Stato membro di residenza della controllata di secondo livello – Rimborso dell’anticipo d’imposta indebitamente prelevato – Requisiti relativi alle prove che giustificano un siffatto rimborso – Limite massimo del diritto al rimborso – Discriminazione – Organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado – Obbligo di rinvio pregiudiziale. — Causa C-416/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accerta parzialmente l’inadempimento della Francia in materia di rimborso dell’anticipo d’imposta sui dividendi, perché il sistema applicato dopo le sentenze del Conseil d’État manteneva una discriminazione a danno delle partecipazioni transfrontaliere indirette. Respinge invece gli altri profili sul presunto carattere sproporzionato delle prove richieste e sul tetto massimo del rimborso. Accoglie infine il motivo relativo all’articolo 267, terzo comma, TFUE, ritenendo che il Conseil d’État avrebbe dovuto effettuare un rinvio pregiudiziale.
Inadempimento della Francia per disciplina del rimborso dell’anticipo d’imposta sui dividendi di origine estera e per mancato rinvio pregiudiziale del Conseil d’État
La questione giuridica
Se le modalità fissate dal Conseil d’État per il rimborso dell’anticipo d’imposta indebitamente percepito, in particolare la mancata considerazione dell’imposizione subita da una controllata di secondo livello non residente e i limiti probatori e quantitativi imposti ai contribuenti, siano compatibili con gli articoli 49 e 63 TFUE e con i principi di equivalenza ed effettività; inoltre, se il Conseil d’État, quale giudice di ultima istanza, fosse tenuto a proporre rinvio pregiudiziale alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.
Principio di diritto
Uno Stato membro che preveda un meccanismo di prevenzione della doppia imposizione economica dei dividendi deve trattare in modo equivalente i dividendi di fonte nazionale e quelli di fonte estera, prendendo in considerazione l’imposta effettivamente subita sugli utili alla base dei dividendi anche quando essa sia stata assolta da una controllata di secondo livello non residente, se ciò avviene nel limite della propria potestà impositiva; invece, la Commissione non ha provato che i requisiti probatori e il limite massimo di rimborso fissato a un terzo dei dividendi fossero contrari al diritto dell’Unione. Inoltre, il Conseil d’État, quale giudice avverso le cui decisioni non è proponibile ricorso, avrebbe dovuto adire la Corte ex articolo 267, terzo comma, TFUE, non essendo la soluzione dell’interpretazione del diritto dell’Unione talmente evidente da escludere ogni dubbio ragionevole.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 267, terzo comma, TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Code général des impôts, articolo 146, paragrafo 2
- Code général des impôts, articolo 158 bis, I
- Code général des impôts, articolo 223 sexies, paragrafo 1, primo comma
- Principi di equivalenza ed effettività
Inadempimento della Francia in materia di rimborso dell’anticipo d’imposta sui dividendi esteri
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica francese. Il contenzioso nasce dall’attuazione, da parte del Conseil d’État, della sentenza Accor del 2011 in tema di credito d’imposta e anticipo d’imposta applicati alla ridistribuzione di dividendi provenienti da controllate non residenti.
Fatti e quadro normativo nazionale
Nel sistema francese descritto in sentenza, l’articolo 158 bis, I, CGI attribuiva al beneficiario di dividendi distribuiti da società francesi un credito d’imposta pari alla metà delle somme versate, mentre l’articolo 223 sexies, paragrafo 1, CGI imponeva alla società controllante un anticipo d’imposta alla ridistribuzione dei dividendi. L’articolo 146, paragrafo 2, CGI disciplinava la detrazione dei crediti d’imposta in sede di distribuzione.
La Corte ricorda che nella sentenza Accor del 15 settembre 2011 aveva già affermato che il regime francese era incompatibile con gli articoli 49 e 63 TFUE nella misura in cui trattava diversamente i dividendi di fonte nazionale e quelli di fonte estera, e aveva indicato anche i criteri di prova necessari per il rimborso: le autorità fiscali devono poter verificare chiaramente e precisamente i presupposti dell’agevolazione, senza che si possa esigere documentazione riferita a un periodo più lungo di quello di conservazione legale nello Stato di stabilimento della controllata.
Il primo motivo: discriminazione nella catena partecipativa transfrontaliera
La Commissione contesta che le sentenze del Conseil d’État del 10 dicembre 2012 abbiano limitato il rimborso dell’anticipo d’imposta alle sole imposte subite dalla controllata non residente che distribuisce direttamente i dividendi alla società francese, escludendo l’imposta pagata da una controllata di secondo livello estera. Ciò avrebbe mantenuto una differenza di trattamento rispetto alla catena puramente interna, nella quale l’imposizione è neutralizzata a ogni livello della partecipazione.
La Corte accoglie questo motivo. Ricorda che, quando uno Stato membro ha scelto di prevenire la doppia imposizione economica dei dividendi, deve garantire un trattamento equivalente ai dividendi di origine estera e a quelli di origine interna. Nel caso francese, la mancata considerazione dell’imposizione subita a un livello inferiore della catena, in uno Stato membro diverso dalla Francia, lasciava intatta la doppia imposizione economica, pur in presenza di una tassazione effettiva già intervenuta nello Stato di origine. La Corte osserva che la tecnica del credito d’imposta o quella adottata nel Regno Unito non cambiano il principio: lo Stato membro che concede il beneficio per i dividendi nazionali deve riconoscere un meccanismo equivalente anche per quelli esteri, nei limiti della propria potestà tributaria.
Il secondo motivo: requisiti probatori e principi di equivalenza ed effettività
La Commissione sosteneva che i requisiti di prova imposti dal Conseil d’État fossero sproporzionati: concordanza fra documenti contabili e verbali assembleari, necessità di dichiarazioni di anticipo già presentate in passato, e obbligo di produrre documentazione anche oltre il termine legale di conservazione nello Stato di stabilimento della controllata.
La Corte respinge integralmente questo motivo. Per la prima parte, rileva che la Commissione non ha dimostrato che il Conseil d’État avesse effettivamente subordinato il rimborso alla produzione dei verbali assembleari; in ogni caso, l’onere della prova incombe sulla Commissione nel giudizio per inadempimento. Per la seconda parte, osserva che le dichiarazioni di anticipo riguardano necessariamente distribuzioni di dividendi e consentono di individuare gli importi versati per dividendi esteri, sicché non vi è prova di violazione dei principi di equivalenza ed effettività. Per la terza parte, la Corte ribadisce che la prova può essere richiesta solo entro il periodo di conservazione legale dei documenti nello Stato di origine; ma non emerge dalle sentenze nazionali che fosse imposto un onere eccedente tale limite in modo incompatibile con il diritto dell’Unione.
Il terzo motivo: limite massimo del rimborso pari a un terzo dei dividendi
La Commissione contestava anche il tetto massimo fissato dal Conseil d’État al rimborso dell’anticipo d’imposta, pari a un terzo dei dividendi distribuiti, ritenendolo discriminatorio perché il credito d’imposta sui dividendi nazionali sarebbe pari alla metà dei dividendi.
La Corte respinge anche questo motivo. Spiega che, nel sistema francese, quando i dividendi non sono corredati da credito d’imposta — come accade per quelli di fonte estera — l’anticipo dovuto corrisponde a un terzo dei dividendi, e pertanto un rimborso limitato a tale importo consente comunque di neutralizzare la doppia imposizione economica senza conferire ai contribuenti che investono all’estero un vantaggio rispetto a quelli che investono in società nazionali. Non può quindi dirsi che il limite massimo sia di per sé discriminatorio.
Il quarto motivo: obbligo di rinvio pregiudiziale del Conseil d’État
La Commissione lamentava che il Conseil d’État, quale giudice di ultima istanza, avesse interpretato il diritto dell’Unione senza interrogare la Corte mediante rinvio pregiudiziale, in violazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.
La Corte accoglie il motivo. Ricorda che il giudice di ultima istanza deve rinviare quando sussista una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, salvo che la corretta applicazione sia evidente o la questione sia già stata chiarita. Nel caso di specie, la scelta del Conseil d’État di discostarsi, senza rinvio, dalla giurisprudenza europea pertinente non poteva considerarsi imposta da un’evidenza tale da escludere ogni dubbio ragionevole. Ne consegue la violazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.
Dispositivo
La Corte dichiara che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 49 e 63 TFUE per aver escluso dal calcolo del rimborso l’imposizione subita dalla controllata di secondo livello non residente, e agli obblighi derivanti dall’articolo 267, terzo comma, TFUE per non aver indotto il Conseil d’État a effettuare il rinvio pregiudiziale. Il ricorso è respinto per il resto e ciascuna parte sopporta le proprie spese.
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