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Sentenza

Sentenza n. 881/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 322/2024 emessa dal Tribunale di Bologna in data 19.3.2024.

Giustizia amministrativa202600044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 322/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 322/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 28 febbraio 2025 e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito e, secondo quanto accertato dal TAR, è rimasto inadempiente rispetto alle statuizioni contenute nel titolo giudiziale, comprese le spese legali eventualmente non corrisposte.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, se non già pagate, nonché quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • La perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione obbligata di eseguire le statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti e comprendendo anche le spese giudiziali non ancora pagate.
  • In caso di ulteriore inadempimento successivo all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte, per compiere in via sostitutiva gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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