Deliberazione n. 259 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy per una segnalazione relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente diffuso tramite Facebook e Instagram senza consenso. Il dirigente competente aveva ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare per 12 mesi l’eventuale contenuto acquisito in chiaro, a fini probatori, con misure idonee a garantirne la non identificabilità diretta degli interessati. La decisione finale consiste nella ratifica di tale intervento urgente.
Ratifica di provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimento d’urgenza per segnalazione di revenge porn nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un intervento urgente adottato dal dirigente competente ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, nell’ambito della disciplina di cui all’art. 144-bis del Codice privacy in materia di segnalazioni per possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite piattaforme digitali. Il destinatario sostanziale del provvedimento è costituito da Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, in relazione a contenuti segnalati come potenzialmente diffondibili su Facebook e Instagram.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018. Centrale è l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, che consente al Garante di intervenire su segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma impone una decisione dell’Autorità entro 48 ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione e attività istruttoria urgente
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 169 del 7 aprile 2026, in via d’urgenza, al fine di prevenire l’eventuale diffusione del materiale.
Misure ingiunte e prescrizioni di conservazione
Il provvedimento urgente ha disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle relative piattaforme, materiale trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore delle piattaforme con nota del 7 aprile 2026. Il Garante, esaminate anche le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, ratifica il provvedimento d’urgenza nella riunione del 17 aprile 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito del procedimento
L’esito non è sanzionatorio, ma cautelare e preventivo: l’Autorità conferma le misure urgenti già disposte per impedire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, ove necessario, la conservazione a fini probatori nel rispetto della riservatezza degli interessati.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede una decisione dell’Autorità entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha segnalato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza il provvedimento n. 169 del 7 aprile 2026.
Contenuto delle misure ordinate
Con la determinazione urgente sono state impartite due misure principali a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: - immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; - conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale
Il Garante, nella riunione del 17 aprile 2026, preso atto della nota di trasmissione del 7 aprile 2026 e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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