Ordinanza n. 27/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 301/2023 emessa dal Tribunale di Rimini e pubblicata il 21.11.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione della sentenza n. 301/2023 del Tribunale di Rimini, con riguardo al pagamento delle somme dovute e delle spese legali
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 301/2023 del Tribunale di Rimini, relativa a 18 professori, limitatamente alla posizione di una ricorrente. Il TAR ha ritenuto indispensabile acquisire dall’amministrazione la documentazione necessaria a verificare l’effettivo pagamento, in favore di tutti i professori contemplati dalla sentenza, delle somme dovute e delle spese legali liquidate dal giudice ordinario. In caso di mancato pagamento, l’amministrazione dovrà fornire una relazione dettagliata sulle ragioni dell’inadempimento, indicando anche il funzionario responsabile del ritardo.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito il ricorso per ottemperanza. Ha disposto un’istruttoria ordinando all’amministrazione, entro 60 giorni, di depositare copia dei provvedimenti comprovanti i pagamenti effettuati in favore di tutti i professori interessati dalla sentenza e delle spese legali liquidate dal giudice ordinario. Qualora i pagamenti non siano stati eseguiti, entro i successivi 30 giorni dovrà essere depositata una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento e sull’individuazione del funzionario responsabile del ritardo. Gli adempimenti sono demandati al dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o a un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. La documentazione dovrà essere trasmessa al TAR e inserita nel fascicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 25 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal TAR insieme all’art. 65, comma 3, c.p.a. quale base normativa dell’ordinanza istruttoria.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’acquisizione istruttoria di documentazione e informazioni dall’amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la verifica dell’effettiva esecuzione del titolo giudiziale richiede l’accertamento di pagamenti riferiti a una pluralità di beneficiari, il giudice può ordinare all’amministrazione di depositare la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.
- Qualora l’amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo di pagamento derivante dal giudicato, il giudice può imporre una relazione dettagliata sulle ragioni dell’inadempimento e sull’individuazione del funzionario responsabile del ritardo.
- Gli adempimenti istruttori nel giudizio di ottemperanza possono essere demandati al dirigente dell’ufficio competente o a un funzionario delegato, anche con facoltà di subdelega, nei limiti stabiliti dal giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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