Sentenza n. 68/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazioni antimafia interdittive del 27 e 31 dicembre 2024 e decreti prefettizi del 27 dicembre 2024 e 9 giugno 2025 di gestione straordinaria e temporanea dell'impresa
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa interdetta)
Prevale il privato
La controversia
La società ha dedotto, con un unico articolato motivo, eccesso di potere, errata e inadeguata considerazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e manifesta sproporzione dell'informazione antimafia interdittiva. Ha contestato la rilevanza di numerosi elementi valorizzati dalla Prefettura: incontri e frequentazioni con soggetti ritenuti controindicati, asseritamente privi di indicazioni su tempo, luogo, modalità e contesto; vicende societarie, aumenti e trasferimenti di capitale, cessioni di rami d'azienda e avvicendamenti nelle cariche; fittizietà della sede sociale; condivisione di sedi con altre società; ruolo sostanziale di un precedente socio e amministratore; procedimenti penali e condanne riferiti a tale soggetto; rapporti e cointeressenze economiche con persone controindicate; rapporti del socio e dell'amministratrice con familiari o soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata. È stata inoltre censurata l'omessa considerazione del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001. I decreti di gestione straordinaria sono stati impugnati per illegittimità derivata dall'illegittimità delle interdittive. Con i motivi aggiunti è stato impugnato il decreto del 9 giugno 2025, anch'esso contestato per illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti e ha annullato tutti i provvedimenti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che numerosi elementi dell'interdittiva non fossero idonei o fossero stati rappresentati in modo generico, contraddittorio o non adeguatamente istruito e motivato. In particolare, il mero dato degli aumenti di capitale, degli avvicendamenti nelle cariche o delle cessioni aziendali non è sufficiente senza ulteriori elementi che ne dimostrino la natura fraudolenta o il collegamento con l'infiltrazione mafiosa; alcuni prezzi di cessione risultavano giustificati dalla situazione debitoria delle cedenti; vari procedimenti penali non riguardavano reati-spia, oppure non risultavano accompagnati da misure cautelari, rinvio a giudizio o condanne, come richiesto dall'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011; diversi rapporti e incontri erano descritti in termini assolutamente generici, non consentivano di distinguere una frequentazione significativa da una presenza casuale e, in alcuni casi, riguardavano soggetti assolti o procedimenti privi di esito rilevante. La Prefettura aveva inoltre omesso di valutare circostanze potenzialmente decisive, tra cui la dedotta posizione di vittima di una truffa di alcuni soggetti considerati controindicati e la cessazione, molti anni prima, di una cointeressenza societaria. Sono invece stati ritenuti astrattamente valorizzabili alcuni elementi, quali la sede sociale fittizia in area apparentemente estranea all'influsso mafioso, il ruolo sostanziale del precedente socio e amministratore, taluni rapporti societari e familiari e una frequentazione documentata con un soggetto destinatario di misura cautelare per reato-spia. Tuttavia la Prefettura dovrà rivalutare complessivamente la posizione, espungendo gli elementi non rilevanti e verificando se quelli residui sorreggano, secondo il criterio del più probabile che non, il pericolo di infiltrazione mafiosa, anche alla luce delle eventuali sopravvenienze. L'interdittiva del 31 dicembre 2024 è stata annullata per motivazione per relationem rispetto a quella del 27 dicembre; i decreti di gestione straordinaria sono caduti per derivazione, poiché presupponevano l'interdittiva. Il Ministero e la Prefettura sono stati condannati alle spese del giudizio, liquidate in euro 5.000 oltre accessori; spese compensate nei rapporti con i controinteressati e per la domanda incidentale di accesso.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa ... sono desunte "dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva" per i delitti indicati dalla disposizione
I reati-spia assumono rilevanza nei limiti e alle condizioni previste dalla norma: occorre che si tratti di reati inclusi nell'elenco e che siano intervenuti i provvedimenti processuali indicati. Una mera informazione di garanzia o un procedimento per un reato non incluso nell'elenco non è sufficiente, di per sé, ai fini dell'interdittiva.
art. 32, comma 10, d.l. 90/2014, convertito dalla l. 114/2014
La gestione straordinaria e temporanea dell'impresa presuppone la sussistenza di un'informazione antimafia interdittiva; venuta meno quest'ultima, vengono meno anche i decreti prefettizi fondati su di essa.
art. 10, comma 2, l. 121/1981
I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7
La decisione amministrativa non può fondarsi sul mero dato risultante dalla banca dati interforze, senza acquisire e valutare la fonte originaria, ove necessaria per comprendere natura e contesto dell'episodio.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La misura di prevenzione collaborativa richiamata nel provvedimento è stata valutata nel quadro degli elementi relativi ai rapporti societari e familiari, senza costituire, da sola, conclusione decisiva.
art. 369 c.p.p.
La mera informazione di garanzia non equivale ai provvedimenti processuali richiesti dall'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011 per valorizzare i reati-spia.
art. 63, comma 3, c.p.a.
La richiesta di prova testimoniale scritta è stata ritenuta superflua, poiché il fatto cui si riferiva era già valutabile sulla base degli atti e non costituiva un elemento ulteriore decisivo.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda incidentale di accesso agli atti è stata definita con precedente ordinanza, parzialmente accolta e in parte respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile; le relative spese sono state compensate.
d.lgs. 231/2001
La mera produzione di un preventivo e di una fattura non dimostra l'effettiva adozione e attuazione del modello organizzativo né la nomina dell'organismo di vigilanza.
Massime di principio
- L'informazione antimafia interdittiva deve fondarsi su una valutazione complessiva, concreta e attuale di elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa, secondo il criterio del più probabile che non; la mera quantità o estensione degli elementi raccolti non supplisce alla loro effettiva pregnanza e coerenza.
- La Prefettura può valorizzare contatti o frequentazioni con soggetti controindicati, ma deve fornire, nei limiti necessari, indicazioni sul contesto, sulle modalità, sulla durata e sulla natura degli incontri, così da consentire di distinguere una relazione significativa da una presenza casuale, occasionale o giustificata.
- Vicende societarie quali aumenti di capitale, avvicendamenti nelle cariche, cessioni di rami d'azienda o condivisione di sedi non costituiscono, isolatamente, indici di infiltrazione mafiosa; devono essere accompagnate da elementi concreti che dimostrino la natura fraudolenta delle operazioni, l'occultamento dell'assetto gestionale o il collegamento con interessi criminali.
- Ai fini dell'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, un procedimento penale può rilevare come indice tipizzato solo se riguarda uno dei reati-spia previsti dalla disposizione e se è intervenuto uno dei provvedimenti processuali indicati dalla norma; una mera informazione di garanzia, un'indagine per reati diversi o una generica segnalazione non sono sufficienti.
- La motivazione dell'interdittiva deve confrontarsi con le circostanze difensive potenzialmente idonee a neutralizzare o ridimensionare gli elementi indiziari, quali l'assoluzione del soggetto frequentato, l'archiviazione del procedimento, la natura lavorativa o casuale dell'incontro, la cessazione risalente del rapporto societario o la posizione di vittima del soggetto coinvolto.
- L'annullamento dell'informazione antimafia interdittiva travolge per illegittimità derivata i provvedimenti di gestione straordinaria e temporanea adottati sul suo presupposto; un'interdittiva successiva che richiami integralmente quella annullata è parimenti illegittima per motivazione derivata.
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