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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37749/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

I ricorrenti avevano stipulato un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto una villetta da costruire, corrispondendo una parte del prezzo all'atto del preliminare e il residuo dopo aver venduto la propria precedente abitazione. Poiché l'immobile promesso non era stato completato nei tempi pattuiti, essi avevano dovuto ultimarlo a proprie spese per poterlo abitare. Inoltre avevano scoperto che il promittente venditore aveva frazionato un mutuo bancario e aveva gravato l'immobile con ipoteca per un importo elevato, pur avendo già ricevuto l'intero prezzo. Dopo una prima causa conclusa con sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento del bene, passata in giudicato, i ricorrenti avevano introdotto una nuova azione per ottenere la consegna della documentazione di abitabilità, la cancellazione dell'ipoteca, il risarcimento dei danni da inadempimento e l'applicazione di una penale ex art. 614-bis c.p.c. in caso di ulteriore ritardo. La Corte d'appello aveva accolto la domanda di consegna dei certificati e di cancellazione dell'ipoteca, ma aveva negato la penalità di mora ritenendo fungibile l'obbligazione e aveva rigettato la domanda risarcitoria per asserita genericità dell'allegazione del danno. Con il ricorso per cassazione i promissari acquirenti censuravano: 1) la violazione dell'art. 614-bis c.p.c., sostenendo che la misura coercitiva indiretta fosse applicabile anche alle obbligazioni di facere non infungibili e che, comunque, la cancellazione dell'ipoteca non fosse davvero fungibile in concreto; 2) la violazione degli artt. 2727 e 1226 c.c. e la nullità della sentenza, deducendo che il danno era stato allegato in modo specifico e poteva essere liquidato anche equitativamente o per presunzioni; 3) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo e da inesatta consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la tutela ex art. 614-bis c.p.c. non può essere esclusa per il solo carattere fungibile dell'obbligazione di facere, richiamando il principio per cui la condanna a un facere infungibile è ammissibile e ha anche una funzione di accertamento utile a fondare successive iniziative risarcitorie. Ha inoltre accolto il secondo e il terzo motivo: ha osservato che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato come generica l'allegazione del danno, mentre i ricorrenti avevano descritto specificamente i pregiudizi lamentati, cioè il vivere per anni in un immobile incompleto e quasi inabitabile, il danno da incommerciabilità del bene gravato da ipoteca e il danno non patrimoniale connesso; ha anche rilevato che il giudice di merito non aveva affrontato la questione della prova del quantum, restando assorbito l'esame della liquidazione equitativa e delle presunzioni. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base della precedente sentenza di esecuzione in forma specifica del preliminare, già passata in giudicato

  • art. 614 bis c.p.c.

    la misura coercitiva indiretta non viene ritenuta limitata in modo decisivo dal carattere fungibile dell'obbligazione; il motivo sulla sua applicabilità è accolto

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione all'uso di presunzioni per la prova del danno

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la possibile liquidazione equitativa del danno quando la prova sia difficile

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo e da inesatta consegna

Massime di principio

  • La condanna a un obbligo di facere non può essere esclusa solo perché la prestazione sia qualificata come fungibile o infungibile in astratto; la verifica deve considerare la concreta funzione della pronuncia e le conseguenze giuridiche che essa è idonea a produrre.
  • La domanda risarcitoria è sufficientemente allegata quando descrive in modo concreto il tipo di pregiudizio lamentato; non è necessario che il danno sia già quantificato con precisione al momento dell'allegazione.
  • La liquidazione equitativa del danno è ammissibile non solo quando la prova dell'ammontare sia impossibile, ma anche quando sia semplicemente difficile, purché il danno sia stato allegato e siano forniti elementi idonei alla valutazione.
  • Il giudice di merito che arresti l'esame al difetto di allegazione senza valutare la specifica deduzione del pregiudizio e le allegazioni presuntive offerte incorre in errore censurabile in cassazione.
  • La condanna ad un facere infungibile può avere una funzione sostanzialmente assimilabile ad accertamento, anche in vista di eventuali successive domande risarcitorie.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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