Sentenza n. 1091/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 14330/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 14330/2023, che aveva respinto il ricorso contro il giudizio di insufficienza della prima prova scritta del concorso INPS
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata aveva impugnato il punteggio di 9/30 attribuito alla prima prova scritta, avente a oggetto la redazione di un parere di diritto amministrativo in materia di maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, giudicato civile e giudizio di ottemperanza. Deduceva che la traccia contenesse un errore nella quantificazione della maggiorazione: il periodo di esposizione indicato avrebbe comportato una maggiorazione di 7 anni, non di 21, sicché, sommando tale maggiorazione ai 27 anni di anzianità contributiva, non sarebbe stato superato il limite ordinamentale di 40 anni previsto dal Fondo. Secondo la ricorrente, pertanto, non era necessario affrontare la questione dei rapporti tra giudicato civile e ottemperanza, mentre la griglia di valutazione aveva illegittimamente premiato proprio tali profili, in contrasto con i criteri generali fissati nel verbale n. 1 e con la coerenza dell’elaborato rispetto alla traccia. Contestava inoltre la valutazione separata delle due prove scritte, svolte in date diverse e davanti a commissioni parzialmente differenti, sostenendo che ciò avesse impedito una valutazione complessiva della propria maturità. In appello riproponeva tali censure, deducendo l’erroneità della sentenza del TAR, nonché, in via comparativa, una disparità di trattamento rispetto a un altro elaborato ritenuto sufficiente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la scheda di valutazione, indicando come questioni rilevanti il giudicato e l’ottemperanza, non fosse in contrasto con i criteri generali precedentemente approvati, ma costituisse una specificazione di tali criteri in relazione alla traccia concreta. La traccia, infatti, prospettava chiaramente una richiesta di ricalcolo pensionistico idonea a superare il limite massimo di anzianità contributiva e poneva il problema della riconoscibilità, in sede di ottemperanza, di una maggiorazione figurativa eccedente tale limite sulla base di un giudicato civile silente sul punto. L’errore formale nella quantificazione della maggiorazione non alterava il nucleo giuridico della traccia, che il candidato avrebbe dovuto individuare secondo i canoni di diligenza e buona fede. La stessa elaborazione della candidata dimostrava, secondo il Collegio, che ella aveva colto la questione dei rapporti tra giudicato civile e ottemperanza, ma l’aveva trattata in modo non sufficiente rispetto alle richieste della traccia e della griglia. Il giudizio di insufficienza, non affetto da travisamento, illogicità manifesta o altri vizi sindacabili, resisteva quindi al controllo giurisdizionale. È stata inoltre respinta la censura relativa alla valutazione separata delle prove: la diversità delle materie e delle tracce giustificava valutazioni autonome, e la candidata non aveva dimostrato che una valutazione contestuale avrebbe condotto a un diverso esito della prima prova. È stato ritenuto irrilevante sia il precedente giurisprudenziale invocato, relativo a una traccia effettivamente discordante dagli argomenti valorizzati dalla commissione, sia il confronto con l’elaborato di altro concorrente, in assenza di elementi concreti di similitudine idonei a dimostrare una disparità di trattamento. Le spese del giudizio di appello sono state compensate in ragione dell’originalità della controversia.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, l. 27 maggio 1992, n. 257
per i lavoratori che sono stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5
La disposizione costituisce il riferimento sostanziale per la supervalutazione contributiva del periodo di esposizione all’amianto, ma la controversia concorsuale riguardava soprattutto i rapporti tra tale beneficio, i limiti ordinamentali del Fondo previdenziale e il giudicato civile da eseguire in ottemperanza.
Massime di principio
- Nella valutazione di una prova concorsuale, una scheda predisposta dalla commissione prima della correzione può specificare, rispetto alla singola traccia, i criteri generali già approvati, individuando le questioni giuridiche rilevanti e attribuendo loro specifici punteggi, purché rimanga coerente con l’oggetto della traccia e con i criteri generali di valutazione.
- Quando una traccia concorsuale prospetta una richiesta di esecuzione di un giudicato civile relativa a una prestazione previdenziale potenzialmente eccedente i limiti ordinamentali applicabili, è pertinente richiedere al candidato di esaminare i rapporti tra giudicato civile e giudizio di ottemperanza, anche se la sentenza civile non abbia espressamente disciplinato il limite ordinamentale.
- Un’imprecisione formale nella formulazione della traccia non rende illegittima la valutazione concorsuale se, considerata nel suo complesso, la traccia consente di individuare con chiarezza il problema giuridico centrale e l’errore non incide sul nucleo della questione da risolvere.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle commissioni di concorso resta estrinseco e non può sostituire il giudizio tecnico della commissione, salvo che emergano travisamento dei fatti, manifesta irrazionalità, illogicità o altri vizi macroscopici.
- La valutazione autonoma di prove scritte svolte su materie e tracce diverse, anche se effettuata in date differenti e da commissioni parzialmente diverse, non è di per sé illegittima; chi la contesta deve dimostrare concretamente che una valutazione contestuale avrebbe potuto determinare un diverso esito.
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