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Sentenza

Sentenza n. 203/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione DELLA SENTENZA N. 378/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT. IANNIELLI, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 327/2024, PUBBLICATA IN DATA 27/11/2024, NOTIFICATA IN DATA 05/01/2025, PASSATA IN GIUDICATO

Giustizia amministrativa202500865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre che al pagamento di due terzi delle spese del giudizio. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e il giudicato era stato attestato dalla cancelleria. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi, dalla notificazione della sentenza all'amministrazione e prima della proposizione del ricorso, i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato un commissario ad acta, individuato nel dirigente della direzione generale ministeriale indicata in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione anche tramite funzionario delegato e con il supporto delle strutture amministrative competenti. Ha respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto al ricorrente nella sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini della procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La richiesta di indennizzo è stata respinta perché il giudice non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario ad acta quale misura acceleratoria.

  • art. 93 c.p.c.

    La condanna alle spese del giudizio è stata distratta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'applicazione delle norme del codice di procedura civile, compresa la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996 prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute dalla pubblica amministrazione integra inottemperanza e impone all'amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, salvo le somme già eventualmente corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, che assume le funzioni su istanza del creditore e può adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La sola nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente, con conseguente rigetto dell'indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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