Cassazione Civile, Ordinanza n. 37231/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione per omesso versamento dell'IVA relativa al secondo trimestre 2001, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza nell'ambito di una frode carosello nel settore del commercio di autoveicoli. L'Ufficio ha irrogato la sanzione ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. La contribuente ha impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la decadenza dell'azione accertativa; il giudice regionale ha accolto l'appello ritenendo inapplicabile la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della L. n. 289/2002 perché la disciplina del condono IVA era stata ritenuta incompatibile con il diritto unionale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello era stato proposto personalmente dalla contribuente senza difesa tecnica; (2) la violazione dell'art. 10 della L. n. 289/2002, sostenendo che la proroga biennale dei termini di accertamento restava applicabile anche se le disposizioni sul condono IVA fossero disapplicate per contrasto con il diritto UE, e quindi la CTR aveva errato nel dichiarare tardivo l'atto. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché l'eventuale difetto di assistenza tecnica nel giudizio tributario comporta una nullità relativa rilevabile solo dalla parte interessata, e fondato il secondo motivo, affermando che la proroga biennale ex art. 10 L. n. 289/2002 opera autonomamente rispetto alla disapplicazione delle norme sul condono IVA. Ne è seguito l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo, con cassazione e rinvio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo e, in relazione a esso, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna. Il giudice di rinvio dovrà verificare in fatto la tempestività della notificazione dell'atto di contestazione rispetto al termine ordinario, tenendo conto anche della proroga biennale prevista dall'art. 10 della L. n. 289/2002, e regolare le spese del giudizio, compreso il grado di legittimità. La decisione di merito della CTR, che aveva annullato l'atto per asserita decadenza dell'Ufficio, è quindi stata travolta solo sul punto concernente la decorrenza e proroga dei termini di accertamento.
Norme richiamate
art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997
norma sanzionatoria applicata per l'omesso versamento dell'IVA accertato nel caso concreto.
art. 12 D.Lgs. n. 546 del 1992
la Corte ribadisce che il difetto di assistenza tecnica nel processo tributario non determina, di per sé, inammissibilità immediata; il giudice deve invitare la parte a munirsi di difensore, e la nullità è relativa e deducibile solo dalla parte nel cui interesse è prevista.
art. 18 D.Lgs. n. 546 del 1992
è interpretato in connessione con l'art. 12, comma 5, nel senso che il rinvio comprende l'intero meccanismo dell'ordine di munirsi di assistenza tecnica e non consente una sanzione automatica di inammissibilità per la sola mancanza di sottoscrizione del difensore.
art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
l'inammissibilità dell'appello per difetto di sottoscrizione va letta in coordinamento con l'art. 18, comma 3, e dunque con il rinvio all'art. 12, comma 5.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale evocata per denunciare la nullità della sentenza impugnata per violazione della disciplina sulla difesa tecnica nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata per denunciare la violazione di legge in punto di applicazione della proroga dei termini di accertamento.
art. 10 L. n. 289 del 2002
la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla norma opera autonomamente e non viene travolta dalla disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, delle disposizioni sul condono IVA.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come termine di decadenza ordinario per l'accertamento IVA, rispetto al quale va verificata la tempestività dell'atto anche tenendo conto della proroga biennale.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1972
richiamato dalla ricorrente come termine ordinario di decadenza, in relazione al quale la notificazione dell'atto sarebbe avvenuta entro i termini prorogati.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il difetto di assistenza tecnica non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso o dell'appello: il giudice deve prima assegnare alla parte un termine per munirsi di difensore, perché la sanzione di inammissibilità scatta solo in caso di mancato adeguamento all'ordine giudiziale.
- La nullità derivante dall'omesso invito a munirsi di difensore nel processo tributario è una nullità relativa, posta a tutela della parte priva di assistenza tecnica e quindi deducibile soltanto da quella parte, non dalla controparte.
- La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della L. n. 289/2002 ha autonoma operatività rispetto alla disapplicazione delle norme sul condono IVA per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.
- Quando la decisione di merito fonda l'annullamento dell'atto su una errata esclusione della proroga dei termini di accertamento, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice di merito verifichi in concreto la data di notificazione e la tempestività dell'atto rispetto al termine ordinario e a quello prorogato.
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