Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 94/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici economici contemplati dall'art. 6 bis DL 387/1987 e s.m. e i. e il conseguente obbligo delle Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere alla rideterminazione e dell'indennità di buonuscita/trattamento fine servizio mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali

Giustizia amministrativa202100368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell'INPS e mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione della riliquidazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex appartenenti forze di polizia)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente riliquidazione dell'indennità di buonuscita/TFS. Essi avevano cessato dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. L'INPS ha negato il beneficio ritenendo che la cessazione a domanda impedisse l'applicazione della disciplina, sulla base dell'equiparazione tra il pensionamento con tali requisiti e il collocamento a riposo a domanda. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e l'eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. I ricorrenti hanno sostenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non può essere esteso al diverso regime del TFS, avente natura di retribuzione differita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato favorevole al riconoscimento del beneficio. Ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, inclusi gli ex appartenenti all'Arma dei Carabinieri, e che il beneficio spetti anche a chi chieda di essere collocato in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il giudice ha considerato abrogate le precedenti disposizioni che escludevano il beneficio in caso di cessazione a domanda e ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non osti al riconoscimento, poiché disciplina soltanto il calcolo della base pensionabile e non quello dell'indennità di buonuscita, che costituisce retribuzione differita. È stato quindi accertato il diritto dei ricorrenti al beneficio e l'INPS è stato condannato al pagamento delle somme conseguenti alla riliquidazione del TFS. Sulle somme spettano gli interessi legali, di regola senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le Amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta anche al personale che cessa dal servizio a domanda, quando siano presenti entrambi i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile; il beneficio rileva anche ai fini della liquidazione del TFS.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    L'abrogazione espressa dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina che escludeva il beneficio in caso di cessazione a domanda.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387

    La disposizione mantiene applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121

    La nozione di forze di polizia comprende, ai fini dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, anche i corpi di polizia a ordinamento militare, senza distinzione rispetto a quelli a ordinamento civile.

  • art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La disciplina dei sei scatti prevista dalla norma riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    Sulle somme dovute spettano gli interessi legali, secondo il regime applicabile ai crediti previdenziali.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Gli interessi legali sono dovuti, di regola, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo applicabile al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, non esclude il beneficio per il solo fatto che la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda, quando ricorrano i requisiti anagrafico e contributivo previsti dalla norma.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non incide sul diverso regime di calcolo dell'indennità di buonuscita o del TFS, che ha natura di retribuzione differita.
  • La nozione di forze di polizia utilizzata dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 deve essere intesa in senso ampio e comprende gli appartenenti ai corpi di polizia a ordinamento militare con qualifiche equiparate a quelle contemplate dalla disposizione.
  • In caso di riconoscimento giudiziale del beneficio, l'ente previdenziale deve riliquidare e corrispondere il TFS includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali; sulle somme spettano gli interessi legali, di regola senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.