Cassazione Civile, Ordinanza n. 33890/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Nel corso di un accertamento tributario svolto nell'ambito del "Progetto pallets" contro le false fatturazioni, l'Ufficio contestava alla contribuente l'utilizzo e la deduzione di fatture passive ritenute soggettivamente inesistenti, emesse da una società fornitrice che sarebbe risultata priva di adeguata struttura operativa, non reperibile presso la sede indicata e inadempiente agli obblighi dichiarativi. Sulla base di tali elementi l'Agenzia notificava due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007, recuperando a tassazione l'IVA detratta. La CTR, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'appello della contribuente ritenendo non provati né il suo coinvolgimento nella frode né la sua consapevolezza. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio denunciava la violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 1176, comma 2, e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ripartito l'onere della prova nelle ipotesi di fatturazione soggettivamente inesistente e frode IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della CTR. Ha ribadito che, nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta. La CTR aveva correttamente valorizzato gli elementi fattuali emersi, escludendo indizi gravi, precisi e concordanti della partecipazione o della consapevolezza fraudolenta della contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, mentre non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato per la difesa dell'amministrazione tramite Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione IVA può essere negata se l'Amministrazione prova che la fatturazione riguarda operazioni soggettivamente inesistenti e che il cessionario era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo con l'ordinaria diligenza, della frode.
art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza esigibile va valutata in relazione alla qualità professionale del soggetto e alle circostanze concrete del caso, per verificare se il contribuente avrebbe potuto percepire l'inesistenza sostanziale del contraente.
art. 2697 c.c.
In caso di contestazione di fatture soggettivamente inesistenti, l'onere di provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario grava inizialmente sull'Amministrazione; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente la prova contraria della massima diligenza adottata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato proposto come censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115
Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario, anche in via presuntiva, attraverso elementi oggettivi e specifici.
- La prova richiesta all'Amministrazione non è soddisfatta dalla sola irregolarità formale della contabilità, dei pagamenti o dalla mancata utilità economica dell'operazione per il contribuente.
- Una volta fornita dall'Ufficio la prova della fittizietà del fornitore e della conoscibilità della frode, il contribuente può superare la contestazione solo dimostrando di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La valutazione della buona fede del cessionario deve essere compiuta in concreto, tenendo conto delle modalità della fornitura, della natura dei beni, delle dimensioni dell'impresa e delle circostanze che rendevano o meno percepibile la frode.
- Il giudice di merito che escluda la partecipazione consapevole del contribuente a una frode IVA sulla base di un apprezzamento coerente degli indizi non incorre in violazione di legge se si conforma ai principi di riparto dell'onere probatorio elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
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