Cassazione Penale, Ordinanza n. 04119/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia all'impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il soggetto ha proposto ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 7 maggio 2025. Successivamente, in data 15 settembre 2025, tramite il proprio difensore, ha rinunciato all'impugnazione con atto depositato in cancelleria. La Corte ha rilevato che la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata in euro 500 in ragione della rinuncia e dell'assenza di cause di esonero.
Norme richiamate
art. 591, lett. d), c.p.p.
La rinuncia all'impugnazione costituisce causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia validamente proposta all'impugnazione integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia e non ricorrono cause di esonero, il ricorrente sopporta le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La quantificazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende può essere modulata tenendo conto della rinuncia intervenuta.
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