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Ordinanza

Ordinanza n. 1552/2026 - Roma, Sezione 1Q

per la condanna del Ministero dell'Interno alla liquidazione della speciale elargizione ex art. 3 L. 466/80 per intero, detratto quanto già pagato a tale titolo;

Giustizia amministrativa202601659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: mancata liquidazione integrale della speciale elargizione prevista dall'art. 3 l. 466/1980, detratto quanto già corrisposto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già appartenente a un corpo dell'amministrazione e dichiarato non idoneo al servizio con verbale della commissione medica ospedaliera del 29 luglio 1982 per gravi disturbi psichici, ha chiesto la condanna del Ministero dell'Interno alla liquidazione integrale della speciale elargizione prevista dall'art. 3 l. 466/1980, detratta la somma già pagata a tale titolo. In via incidentale ha domandato la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Dalla presente ordinanza non risultano specificamente articolati ulteriori motivi di illegittimità o censure di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non dimostrato un evidente periculum in mora. La controversia riguarda una pretesa patrimoniale integralmente ristorabile all'esito del giudizio di merito; l'affermazione dell'età anagrafica avanzata del ricorrente, non accompagnata dall'allegazione e dalla prova di danni gravi e irreparabili derivanti dalla mancata disponibilità delle somme, non è sufficiente a integrare il requisito cautelare. Il Tribunale ha fissato la discussione del merito all'udienza pubblica del 9 febbraio 2027 e ha disposto, ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 46, comma 2, c.p.a., che il Ministero depositi entro 60 giorni una dettagliata relazione sulla vicenda. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate, anche in considerazione della costituzione solo formale dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 466/1980

    Costituisce la base normativa della speciale elargizione richiesta dal ricorrente; l'ordinanza non definisce nel merito i presupposti sostanziali per la sua spettanza.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha ritenuto insussistente il periculum in mora e ha fissato la discussione del merito ai sensi del comma 10.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di fissare direttamente l'udienza di merito nell'ambito della fase cautelare.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'ordine rivolto all'amministrazione di fornire una relazione sulla vicenda.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'incombente istruttorio a carico del Ministero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Fondano l'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nella tutela cautelare, una pretesa meramente patrimoniale, integralmente ristorabile all'esito del giudizio di merito, non integra di per sé il periculum in mora.
  • L'età anagrafica avanzata del ricorrente, se non accompagnata dall'allegazione e dalla prova di conseguenze gravi e irreparabili derivanti dalla mancata disponibilità delle somme, non è sufficiente a fondare la sospensione cautelare.
  • Quando la domanda cautelare non può essere accolta per difetto del periculum in mora, il giudice può fissare direttamente la discussione del merito e disporre un'integrazione istruttoria mediante ordine all'amministrazione di depositare una relazione dettagliata sulla vicenda.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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