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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06357/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2002, emesso da un Comune su suoli edificati ed edificabili. Il contribuente, ritenendo illegittimo l’atto impositivo e la sentenza di appello che ne aveva confermato la validità, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Con il primo ha contestato la pretesa regolarità della fase preventiva, deducendo che la richiesta comunale di notizie non gli sarebbe stata validamente comunicata perché l’avviso di ricevimento risultava consegnato a un soggetto estraneo; ha inoltre invocato la violazione delle norme sul contraddittorio preventivo e delle regole processuali sulla valutazione delle prove. Con il secondo ha censurato il criterio di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, sostenendo che la delibera comunale del 2005, concernente i valori per quell’anno, non potesse essere applicata retroattivamente all’annualità 2002. Con il terzo ha denunciato una duplicazione di imposta, sanzioni e interessi, poiché due particelle catastali sarebbero state inserite due volte nell’avviso con numerazioni diverse; ha anche rilevato che il tributo sarebbe stato calcolato per l’intero anno, invece che fino alla data di ultimazione dei lavori. Con il quarto ha lamentato la condanna alle spese di lite in appello, perché liquidata senza adeguata motivazione e senza riduzione per la difesa dell’ente da parte di proprio personale interno.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e comunque infondato, perché la doglianza sulla notifica non era adeguatamente documentata e, in ogni caso, la consegna dell’avviso di ricevimento a persona diversa dal destinatario non esclude la validità della comunicazione, salvo prova dell’assoluta estraneità del sottoscrittore. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che la delibera comunale sui valori delle aree edificabili, pur adottata per un’annualità successiva, ha natura non imperativa e funzione di fonte presuntiva/conoscitiva, può essere utilizzata anche per annualità anteriori e non esonera il giudice dal verificare il valore secondo i criteri legali, ma nel caso concreto la sentenza di merito si era conformata a tali principi. Ha invece accolto il terzo motivo, qualificandolo come denuncia di motivazione apparente e quindi di nullità della sentenza ai sensi delle norme processuali sulla motivazione, perché la decisione di appello non spiegava in modo sufficiente la questione della dedotta duplicazione di imposta per gli stessi immobili indicati con numerazioni diverse nell’avviso. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla corte tributaria di secondo grado in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai motivi come norma processuale violata, ma la Corte non ne fonda l’accoglimento; il terzo motivo viene invece riqualificato come deduzione di nullità per motivazione apparente

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati per contestare la valutazione delle prove e degli atti, ma la Corte rileva che la censura tendeva in parte a sollecitare una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma di riferimento per la qualificazione dei motivi di ricorso, inclusa la riqualificazione officiosa del terzo motivo come vizio di motivazione/nullità

  • art. 6, comma 5, L. 212/2000

    invocato per il contraddittorio preventivo; la Corte ritiene che, nel caso concreto, le formalità risultino rispettate

  • art. 14, comma 2, regolamento comunale ICI

    richiamato a sostegno della necessità di una previa richiesta di documentazione; la censura è dichiarata inammissibile e comunque infondata

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    invocato per contestare l’applicazione temporale della delibera comunale; la Corte esclude la fondatezza della doglianza

  • art. 25 Cost.

    richiamato nel secondo motivo, ma non ritenuto ostativo all’utilizzo della delibera comunale per annualità anteriori

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione"

    la Corte ribadisce che i parametri ivi indicati sono tassativi per determinare il valore imponibile delle aree fabbricabili

  • art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997

    consente ai comuni di determinare periodicamente i valori venali delle aree edificabili per zone omogenee; tali delibere hanno funzione presuntiva e possono valere anche per annualità precedenti

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 446/1997

    è richiamato per affermare che, per quanto non regolato, si applicano le disposizioni di legge vigenti, sicché il regolamento comunale non può derogare al criterio legale del valore venale

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione è ravvisata nel terzo motivo accolto

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la Corte lo utilizza, insieme all’art. 36 del processo tributario, per qualificare la nullità derivante da motivazione apparente

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    evocato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, non raggiunto dalla sentenza di appello sul punto della duplicazione di imposta

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nella parte in cui si afferma che incombe sul contribuente l’onere di provare il minor valore del bene rispetto a quello accertato

  • art. 48 d.lgs. 267/2000

    richiamato per la fonte del potere della giunta comunale in materia di atti amministrativi generali

  • artt. 62-bis e 62-sexies d.l. 331/1993

    richiamati per analogia sul valore meramente presuntivo degli strumenti amministrativi di stima

  • art. 12 d.l. 69/1989

    citato in via analogica quale antecedente di metodi presuntivi di stima

  • art. 2932 c.c.

    non citato nel testo come norma applicata, ma non pertinente

  • art. 132 c.p.c.

    utilizzato come riferimento generale alla sufficienza della motivazione

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, quando si contesta un vizio di notificazione o un errore processuale basato su atti e documenti del fascicolo, il ricorso deve contenere la trascrizione o comunque la puntuale riproduzione degli atti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La consegna dell’avviso di ricevimento della raccomandata a persona diversa dal destinatario non comporta, di per sé, la nullità della comunicazione, se non è dimostrata l’assoluta estraneità del consegnatario alla sfera personale o familiare del destinatario.
  • In materia di ICI sulle aree fabbricabili, il valore imponibile va determinato secondo i parametri legali del valore venale in comune commercio; i regolamenti o le delibere comunali che fissano valori per zone omogenee hanno natura non imperativa e funzione presuntiva, ma possono essere utilizzati anche per annualità anteriori, se coerenti con la stima del valore di mercato.
  • Le delibere comunali sui valori delle aree edificabili non esonerano il giudice e l’amministrazione dal verificare l’effettivo valore del bene secondo i criteri normativi; il contribuente può superare la presunzione offrendo elementi oggettivi contrari, anche mediante perizia di parte.
  • Nel processo tributario, la sentenza è nulla per motivazione apparente quando non consente di ricostruire in modo controllabile la ratio decidendi, specie se il giudice di appello si limita a formule stereotipate o a un richiamo non sufficiente della decisione di primo grado.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d’appello rende comprensibili le ragioni della conferma e dimostra di avere esaminato le censure dedotte; altrimenti la sentenza è cassabile per nullità.
  • Le etichette formali dei motivi di ricorso non sono decisive: la Corte può riqualificare d’ufficio la censura in base al suo contenuto sostanziale, purché il vizio denunciato sia chiaramente identificabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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