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Ordinanza

Ordinanza n. 1004/2026 - Roma, Sezione 5

per l’annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise, prot. n. -OMISSIS- datato 3.11.2025, notificato all'odierno ricorrente il 10.11.2025 ed avente ad oggetto "Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria -OMISSIS- matr. -OMISSIS-".

Giustizia amministrativa202601114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise, notificato il 10 novembre 2025, avente a oggetto la posizione di servizio dell’assistente capo coordinatore di Polizia penitenziaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise, chiedendone l’annullamento e domandando incidentalmente la sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha esaminato il requisito cautelare del periculum in mora, ritenendolo insussistente, e ha considerato nel bilanciamento degli interessi le esigenze organizzative dell’Amministrazione connesse alla regolare funzionalità del Nucleo Traduzioni Cittadino di Civitavecchia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il periculum in mora perché il pregiudizio dedotto non appariva dotato dei necessari caratteri di gravità e irreparabilità. Il rigetto è stato disposto anche considerando, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le esigenze organizzative dell’Amministrazione volte ad assicurare la regolare funzionalità del Nucleo Traduzioni Cittadino di Civitavecchia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari; nella specie il giudice ha escluso il periculum in mora per difetto di gravità e irreparabilità del pregiudizio e ha valutato il bilanciamento con le esigenze organizzative dell’Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere negata quando il pregiudizio dedotto non presenta caratteri di gravità e irreparabilità sufficienti a integrare il periculum in mora.
  • Nella valutazione cautelare il giudice deve bilanciare il pregiudizio allegato dal ricorrente con le esigenze organizzative dell’Amministrazione, potendo negare la misura quando la sospensione comprometterebbe la regolare funzionalità di un servizio pubblico.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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