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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5698/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena (pena di 2 anni, con sospensione subordinata al pagamento di una provvisionale di €20.000) per mancato versamento della provvisionale. Il ricorrente ha censurato l'insufficienza della motivazione circa le ragioni del mancato adempimento, deducendo di trovarsi in disagiate condizioni economiche, avendo prodotto documentazione comprovante le difficoltà, essendo iscritto nelle liste di disoccupazione, esentato dal ticket farmaci e ammesso al patrocinio a spese dello Stato; ha sostenuto che il giudice dell'esecuzione si è limitato ad affermare, in modo apodittico, che non si sarebbe attivato per reperire un lavoro

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse adeguatamente motivato la revoca, avendo accertato che il condannato non aveva dimostrato l'impossibilità assoluta di adempiere alla condizione (pagamento della provvisionale) e che non sussistono impedimenti allo svolgimento di attività lavorativa. La sola iscrizione nelle liste di disoccupazione, l'esenzione dal ticket o l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non sono elementi idonei, di per sé, a provare l'impossibilità assoluta. Perciò non è consentito in sede di legittimità riproporre una diversa valutazione del merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio per la censura in cassazione relativa all'insufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto che la critica riguardasse in realtà una diversa valutazione del merito non sindacabile in sede di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma patrimoniale alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o irrituale

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamato come limite formale alle censure ammesse nel ricorso; il motivo è stato esaminato nei limiti consentiti dalle disposizioni procedurali

  • Giurisprudenza (Sez. III, 13.11.2008, n. 3197, Rv 242177)

    Principio secondo cui l'accertamento dell'assoluta impossibilità di adempiere impedisce la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che tale impossibilità non fosse stata dimostrata nel caso di specie

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena per mancato adempimento di una condizione patrimoniale può essere legittima se il condannato non dimostra l'impossibilità assoluta di adempiere alla condizione.
  • Documenti quali iscrizione nelle liste di disoccupazione, esenzione dal ticket o ammissione al patrocinio a spese dello Stato non sono, di per sé, prova sufficiente dell'impossibilità assoluta di pagare una somma richiesta come condizione della sospensione.
  • In sede di cassazione non è consentito chiedere una diversa valutazione del merito già effettuata dal giudice a quo: la censura deve riguardare vizi di diritto o insufficienza motivazionale qualificabile nei termini di legge.
  • Presentare un ricorso manifestamente infondato o irrituale può comportare, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende.

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