Ordinanza n. 4131/2026 - Napoli, Sezione 1
quanto al ricorso introduttivo: per l'accertamento della natura delle lavorazioni contestate e della correttezza della quantificazione dell’importo dovuto a titolo di compensazione, ex art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, come determinato dall’appaltatrice e, per l’effetto, per la condanna di ANAS s.p.a.: - in via principale, al pagamento della somma di € 31.294,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dalla data di ultimazione lavori; - in via subordinata, al pagamento della somma di € 18.934,76, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dalla data di ultimazione lavori, o di altra somma ritenuta di giustizia; quanto ai motivi aggiunti depositati il 18/4/2025: per la condanna di ANAS s.p.a.: - in via principale, della somma € 44.508,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dalla data di ultimazione lavori, così come ricalcolata in applicazione del decreto direttoriale del 20 dicembre 2024; - in via subordinata, della somma € 29.181,32, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dalla data di ultimazione lavori, così come ricalcolata in applicazione del decreto direttoriale del 20 dicembre 2024, o di altra somma ritenuta di giustizia; somme rideterminate – rispetto a quelle richieste con ricorso principale, e sostitutive delle precedenti – in applicazione delle rettifiche operate dal Decreto Direttoriale del 20 dicembre 2024, di «[r]ettifica dell’allegato 1 e dell’allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» così come modificato dal Decreto 7 dicembre 2021».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento omissivo o diniego di ANAS s.p.a. rispetto al pagamento della compensazione ex art. 1-septies del D.L. n. 73/2021
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha chiesto l’accertamento della natura delle lavorazioni eseguite e della correttezza della quantificazione della compensazione spettante per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, con conseguente condanna di ANAS s.p.a. al pagamento di somme inizialmente quantificate in via principale in € 31.294,90 e in via subordinata in € 18.934,76. Con motivi aggiunti, l’impresa ha sostituito tali richieste con importi ricalcolati alla luce del decreto direttoriale del 20 dicembre 2024, chiedendo € 44.508,27 in via principale e € 29.181,32 in via subordinata. La controversia richiede di stabilire se i paletti di supporto delle barriere stradali siano realizzati con nastro in acciaio piegato a freddo, con materiali e lavorazione identici a quelli della barriera, e se debbano quindi essere ricompresi nella categoria dei nastri in acciaio per manufatti e barriere stradali. Occorre inoltre determinare se il materiale relativo a barriere con paletti realizzati mediante profilo HEA 100 e piastra di base debba essere classificato tra i laminati in acciaio profilati a freddo oppure tra quelli profilati a caldo, senza scissione dalla barriera installata.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né in rito né nel merito. Ha rilevato che una precedente ordinanza istruttoria aveva disposto una verificazione, ma non era stata comunicata all’organismo verificatore a causa dell’erronea indicazione della PEC della Città Metropolitana di Napoli. Ha quindi rinnovato l’incarico, individuando quale verificatore il Dirigente della Direzione Tecnica Strade 1 della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà esaminare il fascicolo, interlocuire con le parti, acquisire documenti e chiedere chiarimenti; dovrà rispondere ai quesiti tecnici sulla lavorazione e classificazione dei paletti e dei materiali delle barriere stradali e, all’esito, calcolare le quantità e redigere la stima della compensazione dovuta ex art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, detraendo quanto già percepito dall’impresa. La verificazione dovrà essere espletata entro 75 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della relazione entro i successivi 15 giorni. È stato posto a carico della ricorrente un anticipo di € 2.000,00 oltre accessori di legge. È stata fissata per la prosecuzione l’udienza pubblica del 13 gennaio 2027, con riserva di ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 1-septies D.L. n. 73/2021
Costituisce la base normativa della pretesa di compensazione per le variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione; la relativa quantificazione dovrà essere verificata alla luce della normativa tecnica applicabile.
art. 66 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della verificazione disposta dal giudice.
Decreto direttoriale del 20 dicembre 2024
Decreto di rettifica dell’allegato 1 e dell’allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi», così come modificato dal Decreto 7 dicembre 2021
È indicato come parametro per il ricalcolo degli importi richiesti con i motivi aggiunti.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla spettanza o sulla quantificazione della compensazione per variazione dei prezzi dipende dalla qualificazione tecnica dei materiali e delle lavorazioni, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., demandando all’organismo verificatore l’accertamento tecnico e il calcolo della somma dovuta.
- Nella quantificazione della compensazione ex art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, occorre individuare la corretta categoria tecnica dei materiali effettivamente impiegati e considerare le relative quantità secondo la normativa tecnica applicabile, detraendo gli importi già riscossi a tale titolo.
- Quando una verificazione già disposta non è stata comunicata all’organismo incaricato per un errore nell’indicazione dell’indirizzo PEC, il giudice può rinnovare l’incarico e fissare nuovamente termini e modalità dell’accertamento, senza definire allo stato il merito della controversia.
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