Sentenza n. 646/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 10,60, inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico, pari a 10,60, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; e per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a quiz e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista, con attribuzione di 10,60 punti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la prova pratica, gli esiti e gli atti connessi del concorso, contestando in particolare la valutazione delle risposte ai quesiti nn. 4 e 6. Con il primo motivo ha dedotto che la risposta indicata dalla commissione come corretta per il quesito n. 4 fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lui prescelta. Con il secondo motivo ha sostenuto che, anche ritenendo corretta la risposta individuata dalla commissione per il quesito n. 6, dovesse essere considerata corretta anche la risposta fornita dal candidato, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, con riferimento alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla riammissione e il risarcimento del danno in forma specifica.
La decisione
Nel corso del giudizio l'ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare le contestazioni relative ai quesiti. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita da ciascun candidato, procedendo alla rideterminazione della graduatoria. Il nuovo punteggio ha consentito al ricorrente di raggiungere almeno 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il TAR ha ritenuto che tale riesame non determinasse una sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità, ma la cessazione della materia del contendere, perché l'interesse azionato era stato integralmente soddisfatto mediante la riammissione alla prova orale. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, considerando la serialità del contenzioso, il riesame tempestivo, la natura specialistica e tecnicamente discrezionale delle questioni e la definizione del giudizio in sede camerale.
Norme richiamate
art. 9 del bando di concorso
soglia per l’ammissione all’orale
La soglia di ammissione alla prova orale era fissata in 14 punti nella prova pratica; il nuovo punteggio attribuito al candidato ha superato tale soglia.
art. 12 d.P.R. 220/2001
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in via subordinata con riguardo alla tutela dell’anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali, ma il giudice non ha esaminato nel merito tale censura a seguito della cessazione della materia del contendere.
art. 30 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento del danno in forma specifica, non esaminata nel merito poiché l'interesse del ricorrente è stato integralmente soddisfatto in via amministrativa.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio, l'amministrazione riesamina gli atti contestati e adotta misure che soddisfano integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, non improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In un concorso pubblico con prova pratica a risposta multipla, l'attribuzione del punteggio a un quesito a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita può determinare il superamento della soglia di ammissione e soddisfare integralmente l'interesse del candidato alla prosecuzione della procedura.
- In caso di cessazione della materia del contendere derivante da un riesame amministrativo intervenuto nel corso del processo, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto sia dell'esito sostanziale della controversia sia della tempestività dell'autotutela e delle caratteristiche concrete del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →