Cassazione Civile, Ordinanza n. 31583/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza della Corte di cassazione n. 31953/2021, perché in quella sede era stata omessa, per mero errore, l'indicazione della sua qualità di ricorrente nel procedimento riunito deciso con la sentenza stessa. La Corte ha verificato che il giudizio originario riguardava due ricorsi riuniti, proposti nell'ambito di una controversia su avvisi di liquidazione relativi a imposte complementari di registro, ipotecaria e catastale, emessi nei confronti di due società. La richiesta non mirava a modificare il contenuto decisorio della sentenza, ma solo a rettificare l'intestazione per renderla conforme agli atti e al contraddittorio effettivamente instaurato. Le altre parti sono rimaste intimate nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale. Ha escluso che l'omissione dell'indicazione della ricorrente integrasse una nullità della sentenza, rilevando che dal testo della decisione risultava regolarmente costituito il contraddittorio e che non vi era incertezza non eliminabile mediante la lettura dell'intera sentenza sui soggetti cui essa si riferiva. Ha quindi disposto l'inserimento, nell'intestazione della sentenza n. 31953/2021, del nominativo della società ricorrente omesso per errore materiale, con conseguente annotazione di legge da parte della cancelleria.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il contraddittorio risultava regolarmente costituito e che l'omissione dell'indicazione della parte non determinava nullità della sentenza.
Massime di principio
- L'omissione nell'intestazione di una sentenza del nominativo di una parte può essere emendata come errore materiale quando dal complesso della decisione risulti comunque chiaro quali soggetti siano stati parte del giudizio e non vi sia incertezza insuperabile sull'identificazione delle parti.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando serve solo ad allineare l'intestazione della sentenza agli atti e al contraddittorio effettivamente instaurato, senza incidere sul contenuto decisorio.
- Non ogni imprecisione formale dell'intestazione comporta nullità della sentenza: la nullità può essere esclusa se l'intero testo consente di individuare senza equivoci le parti e l'oggetto della decisione.
Come è indicizzato
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