Cassazione Civile, Ordinanza n. 19871/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento sintetico del reddito imponibile di un contribuente per più anni d'imposta, fondato dall'Ufficio sulla sproporzione tra reddito dichiarato, beni posseduti e tenore di vita. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato il reddito imponibile in euro 40.000 per ciascun anno, ritenendo da un lato insufficiente la documentazione prodotta dal contribuente per giustificare la disponibilità dei beni, ma dall'altro non pienamente dimostrata dall'Ufficio la misura del reddito sintetico. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale con sei motivi, tra cui in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per tardività della notifica. La Corte, acquisito il fascicolo di merito, ha verificato la data di spedizione dell'appello e ha esaminato il tema della prova della tempestività della notificazione a mezzo posta nel processo tributario, in particolare la necessità che la data di spedizione risulti da stampigliatura meccanografica o timbro datario dell'ufficio postale, non essendo sufficiente la sola annotazione manoscritta.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo tardivo e quindi inammissibile l'atto di appello dell'Ufficio perché la prova della tempestività della notifica non era validamente fornita: sull'avviso di ricevimento mancava la stampigliatura meccanografica o il timbro datario attestante la data di spedizione, e la data risultava solo manoscritta. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità dell'appello. I restanti motivi del ricorso incidentale e il ricorso principale sono stati assorbiti. Le spese del giudizio di appello e di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal contribuente per eccepire l'inammissibilità/tardività dell'appello; la Corte ne valorizza l'operatività in relazione alla tempestività dell'impugnazione nel processo tributario.
art. 53, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal contribuente per sostenere la tardività dell'appello e quindi la sua inammissibilità.
art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ.
Usato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività della notificazione di ricorso o appello eseguita direttamente a mezzo del servizio postale deve essere dimostrata con un avviso di ricevimento idoneo a provare la data di spedizione; in mancanza di stampigliatura meccanografica o timbro datario dell'ufficio postale, la sola indicazione manoscritta della data non è sufficiente.
- La mera annotazione manuale della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può avere valore indiziario in via generale, ma non soddisfa le esigenze di certezza richieste per le notifiche processuali, salvo che l'agente postale certifichi comunque la ricezione entro il termine di decadenza.
- Se l'atto di appello risulta notificato oltre il termine di decadenza, la conseguenza è la sua inammissibilità e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento delle ulteriori censure sul merito.
Come è indicizzato
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