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Sentenza

Sentenza n. 993/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata definizione espressa di un’istanza di condono edilizio e pretesa formazione del silenzio assenso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio presentata il 10 dicembre 2004, sostenendo che, dopo la richiesta comunale di integrazione documentale del 20 ottobre 2006 e il deposito della documentazione integrativa l’8 marzo 2007, fosse decorso inutilmente il termine di ventiquattro mesi previsto dall’art. 32, comma 37, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003. Hanno dedotto che il Comune non avesse adottato un provvedimento negativo entro tale termine e che, pertanto, si fosse formato per silentium il titolo edilizio in sanatoria. Hanno inoltre riferito che il Comune, soltanto l’8 giugno 2022, aveva comunicato motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ritenendo le opere non sanabili per la loro destinazione d’uso non residenziale ai sensi dell’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisiva la disciplina speciale dettata dall’art. 7, comma 1, della l.r. Campania n. 10/2004, secondo cui le domande di sanatoria devono essere definite dai Comuni mediante un provvedimento espresso da adottare entro ventiquattro mesi dalla presentazione. Tale disposizione regionale esclude, nell’ambito del condono previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, la formazione del silenzio assenso per effetto del decorso del termine. L’inerzia comunale integra, al più, silenzio-inadempimento e non determina il rilascio tacito del titolo edilizio; il rimedio esperibile sarebbe stato l’azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Non sono state esaminate le ulteriori censure, ritenute assorbite dalla ragione pregiudiziale e dirimente relativa all’inesistenza del silenzio assenso. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia e della peculiarità del quadro normativo regionale.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 33, l. n. 326/2003

    Attribuisce alle Regioni la potestà di disciplinare le modalità di definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

  • art. 32, comma 37, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Prevede il termine di ventiquattro mesi per la definizione delle domande di condono, ma la sua applicazione nel territorio campano è coordinata con la disciplina regionale speciale che esclude l’effetto di silenzio assenso.

  • art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003

    È stato richiamato dal Comune per sostenere la non sanabilità delle opere in ragione della loro destinazione d’uso non residenziale; la relativa questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita.

  • art. 7, comma 1, l.r. Campania n. 10/2004

    le domande di sanatoria sono definite dai Comuni competenti con provvedimento esplicito da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla presentazione delle stesse

    Impone la definizione espressa delle domande di sanatoria e, quale disciplina speciale regionale, esclude che il decorso del termine determini la formazione del silenzio assenso.

  • art. 31 c.p.a.

    Prevede la tutela contro il silenzio-inadempimento, che il giudice individua come rimedio astrattamente esperibile in caso di mancata conclusione del procedimento di condono.

  • art. 117 c.p.a.

    È richiamato insieme all’art. 31 c.p.a. quale ulteriore disposizione applicabile alla tutela contro l’inerzia dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando una legge regionale disciplina il procedimento di condono edilizio imponendo l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine determinato, il decorso infruttuoso del termine non comporta la formazione del silenzio assenso, ma configura silenzio-inadempimento dell’amministrazione.
  • Nel territorio della Regione Campania, per le domande relative al condono edilizio previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, l’art. 7 della l.r. n. 10/2004 esclude la formazione di un titolo edilizio tacito; l’interessato deve eventualmente proporre l’azione contro il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • L’azione di accertamento della formazione del silenzio assenso è infondata quando l’ordinamento applicabile richiede una determinazione espressa e riconduce l’inerzia dell’amministrazione alla diversa fattispecie del silenzio-inadempimento.
  • Una ragione pregiudiziale e dirimente, idonea a definire integralmente la controversia, consente al giudice amministrativo di assorbire le ulteriori censure non necessarie alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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