Sentenza n. 2/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 68/2025, resa tra le parti nel giudizio proposto per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 61/26 del 18.12.2018, nella parte in cui ha previsto gli aggiornamenti tariffari indicati nel relativo allegato e stabilito l’esclusione dell’applicazione della disposizione dell’art. 1, comma 796 lett. o), legge 27.12.2006 n. 296 con decorrenza dal 1° gennaio 2018, unitamente tutti gli ulteriori atti comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta regionale sarda n. 61/26 del 18 dicembre 2018, relativa agli aggiornamenti tariffari e all’esclusione dello sconto tariffario dal 1° gennaio 2018
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le strutture sanitarie private accreditate hanno appellato la sentenza del TAR Sardegna n. 68/2025, che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione regionale. Hanno sostenuto che l’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 avesse previsto lo sconto del 20% per la diagnostica di laboratorio e del 2% per le altre prestazioni specialistiche soltanto per il triennio 2007-2009, mentre in Sardegna la riduzione sarebbe stata applicata oltre tale periodo. Richiamando precedenti sentenze del Consiglio di Stato e del TAR Sardegna, le appellanti hanno dedotto che la deliberazione del 2018, pur dichiarando di dare esecuzione a tali pronunce, avrebbe illegittimamente mantenuto gli effetti delle riduzioni tariffarie per tutto il periodo anteriore al 1° gennaio 2018, in violazione dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e dei giudicati formatisi sulla durata temporale dello sconto. Hanno inoltre contestato l’operato regionale sotto il profilo procedurale e dell’esercizio dell’autotutela.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Sardegna. Ha ritenuto che le censure si fondassero sull’erroneo presupposto che la deliberazione impugnata avesse rideterminato le tariffe anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 2018, limitando così gli effetti delle precedenti pronunce. Dalla deliberazione, considerata nel contesto complessivo della vicenda, emerge invece che la Regione si è limitata a modificare in autotutela la precedente deliberazione relativa ai tetti di spesa per il triennio 2018-2020. Il riferimento al 1° gennaio 2018 è stato quindi ritenuto coerente con l’ambito temporale della deliberazione modificata. La delibera non contiene determinazioni né effetti sui periodi precedenti, rimasti estranei al suo oggetto e, di conseguenza, al thema decidendum del giudizio. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione della natura della pretesa e della complessità della vicenda giudiziaria.
Norme richiamate
art. 1, comma 796, lett. o), l. 27 dicembre 2006, n. 296
sconto sulle tariffe di remunerazione del 20% per la diagnostica di laboratorio e del 2% per le altre prestazioni specialistiche, per il triennio 2007-2009
La disposizione ha previsto temporalmente lo sconto tariffario per il triennio 2007-2009; nel giudizio, tuttavia, il rigetto dipende dall’accertamento che la deliberazione impugnata non disciplinava i periodi anteriori al 1° gennaio 2018.
art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992
La norma disciplina le modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie; le relative censure sono state respinte perché la deliberazione regionale riguardava esclusivamente il triennio 2018-2020 e non incideva sui periodi precedenti.
Massime di principio
- Quando una deliberazione regionale modifica in autotutela un precedente atto espressamente riferito a un determinato periodo temporale, il suo ambito oggettivo e temporale va individuato in relazione al contenuto e al contesto dell’atto modificato; il riferimento a una data iniziale non consente, da solo, di attribuirle effetti regolatori sui periodi anteriori non contemplati.
- Le censure di violazione di legge e di giudicato sono infondate quando si basano su effetti che l’atto impugnato non produce: i periodi temporali estranei alle determinazioni amministrative non rientrano nel thema decidendum del giudizio sull’atto.
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